Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1417 - pubb. 23/11/2008

Ordini non registrati e mancata contestazione degli estratti conto

Tribunale Lucca, 23 Settembre 2008. Est. Terrusi.


Intermediazione finanziaria – Ordini di negoziazione – Prova – Mancanza di ordine scritto e di registrazione su supporto magnetico – Mancata contestazione degli estratti conto – Sussistenza.

Intermediazione finanziaria – Inadempimento – Risarcimento del danno – Prova – Necessità.



Qualora sia contestata la validità dell’ordine di negoziazione per mancanza della forma scritta e della registrazione su nastro magnetico o supporto equivalente, la prova dell’esistenza dell’ordine può essere ricavata dalla mancata contestazione degli estratti conto contenenti la relativa annotazione e degli accrediti relativi al pagamento delle cedole. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il danno patito dall’investitore per effetto dell’inadempimento dell’intermediario non può essere semplicemente indicato nel controvalore dei titoli, ma deve essere provato all’esito di una allegazione compiuta. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Riccardo Bencini


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