Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13971 - pubb. 08/10/2015

Della vendita forzata non è ravvisabile un incontro di consensi ma l'offerta di acquisto costituisce il presupposto negoziale dell'atto giurisdizionale di vendita

Cassazione civile, sez. I, 17 Febbraio 1995, n. 1730. Est. Maria Gabriella Luccioli.


Esecuzione forzata - Immobiliare - Vendita - Trasferimento - Norme del contratto di vendita - Applicabilità, se compatibili - Obbligo di diligenza nella custodia del bene aggiudicato prima della consegna all'aggiudicatario - Sussistenza - Violazione dell'obbligo predetto - Conseguenze



Nella vendita forzata, pur non essendo ravvisabile un incontro di consensi, tra l'offerente ed il giudice, produttivo dell'effetto transattivo, essendo l'atto di autonomia privata incompatibile con l'esercizio della funzione giurisdizionale, l'offerta di acquisto del partecipante alla gara costituisce il presupposto negoziale dell'atto giurisdizionale di vendita; con la conseguente applicabilità delle norme del contratto di vendita non incompatibili con la natura dell'espropriazione forzata, quale l'art. 1477 cod.civ. concernente l'obbligo di consegna della cosa da parte del venditore. Ne deriva che, in relazione allo "ius ad rem" (pur condizionato al versamento del prezzo), che l'aggiudicatario acquista all'esito dell'"iter"esecutivo, è configurabile un obbligo di diligenza e di buona fede dei soggetti tenuti alla custodia e conservazione del bene aggiudicato, così da assicurare la corrispondenza tra quanto ha formato l'oggetto della volontà dell'aggiudicatario e quanto venduto. Pertanto, qualora l'aggiudicatario lamenti che l'immobile aggiudicato sia stato danneggiato prima del deposito del decreto di trasferimento, il giudice è tenuto a valutare la censura dell'aggiudicatario medesimo, diretta a prospettare la responsabilità del custode (nella specie, della curatela fallimentare che aveva proceduto alla vendita forzata), in base ai principi generali sull'adempimento delle obbligazioni (art. 1218 cod. civ.), per inadeguata custodia del bene posto in vendita, fino al trasferimento dello stesso. (massima ufficiale)


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