Diritto della Famiglia e dei Minori
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13842 - pubb. 15/12/2015
Corte di Appello di Milano sulla trascrizione dell’adozione di minore in coppia omosessuale
Appello Milano, 16 Ottobre 2015. Est. Maria Cristina Canziani.
Adozione – Provvedimento straniero – Adozione di minore figlia di madre biologica da parte della compagna di quest’ultima – Preminente interesse del minore – Trascrivibilità in Italia – Sussiste
Matrimonio tra persone dello stesso sesso – Trascrittibilità – Esclusione
Non vi è alcuna ragione per ritenere in linea generale contrario all’ordine pubblico un provvedimento straniero che abbia statuito un rapporto di adozione piena tra una persona non coniugata e il figlio riconosciuto del partner, anche dello stesso sesso, una volta valutato in concreto che il riconoscimento dell’adozione, e quindi il riconoscimento di tutti i diritti e doveri scaturenti da tale rapporto, corrispondono all’interesse superiore del minore al mantenimento della vita familiare costruita con ambedue le figure genitoriali e al mantenimento delle positive relazioni affettive ed educative che con loro si sono consolidate, in forza della protratta convivenza con ambedue e del provvedimento di adozione; ne consegue che tale provvedimento è suscettibile di trascrizione nei registri dello Stato Civile. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
L’impedimento alla trascrizione del matrimonio contratto tra persone dello stesso sesso nasce dall’attuale contesto normativo nazionale che non riconoscendo questa unione la rende inidonea a produrre effetti: l’inidoneità dell’atto alla produzione degli effetti giuridici che gli sono propri- categoria non ignota al diritto, si caratterizza come una inefficacia in senso stretto, non conseguenza di altro vizio, e si propone come reazione dell’ordinamento nei confronti di un negozio di cui si riconosce, in relazione al quadro normativo e giurisprudenziale europeo del quale l’ordinamento stesso fa parte, la intrinseca validità, oltre che la consistenza sociale, ma i cui effetti vitali sono però preclusi nel nostro paese dalla mancata previsione legislativa. Ne consegue che nell’attuale quadro normativo, il matrimonio tra coppie dello stesso sesso non corrisponde alla tipologia del matrimonio delineato nel nostro ordinamento e non è perciò trascrivibile. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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