Diritto Penale
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13826 - pubb. 10/12/2015
Usura contrattuale e interessi di mora. Il piano di ammortamento c.d. alla francese non produce interessi anatocistici
Tribunale Treviso, 12 Novembre 2015. Est. Cambi.
Mutuo - Interessi di mora - Corrispettivo del mutuo - Esclusione - Cumulo dei tassi corrispettivi e di mora - Esclusione - Ammortamento alla francese
La manualistica insegna che gli interessi di mora costituiscono una forma di liquidazione preventiva del danno da ritardo nell'adempimento e svolgono altresì una funzione deterrente dell’inadempimento stesso. Essi non possono quindi considerarsi un corrispettivo del mutuo in quanto non costituiscono un costo economico necessario del finanziamento, ma un onere del tutto eventuale destinato a venire in rilievo solo nella fase esecutiva del contratto e in caso di andamento patologico del rapporto
L’impiego dei termini "corrispettivo” e "remunerazioni" evoca senza dubbio quel rapporto di sinallagmaticità (e quindi l’interdipendenza causale delle prestazioni tra loro, per l’appunto, corrispettive) che non può sussistere con riguardo agli interessi moratori, la cui pattuizione ha invece funzione di preventiva liquidazione del danno da ritardo nell'obbligazione pecuniaria e di coercizione indiretta finalizzata a sollecitare lo spontaneo adempimento del debitore.
Va senz'altro accantonata la tesi del cumulo tra i tassi d'interesse corrispettivi e i moratori. Si tratta infatti di una operazione assolutamente errata e illogica già dal punto di vista matematico. Se si parte dal presupposto che il tasso d'interesse è, in parole povere, la grandezza espressa in percentuale per un dato periodo di tempo che indica quanta parte della somma prestata debba essere corrisposta come interesse al termine del periodo di tempo considerato, è agevole comprendere come non sia possibile effettuare un calcolo unitario sommando il tasso dei corrispettivi con quello di mora perché sono totalmente diversi gli elementi del calcolo ed il lasso temporale da prendere in considerazione.
L’interesse di mora non può essere raffrontato con i tassi soglia. Così come sarebbe palesemente scorretto calcolare nel costo del credito convenzionalmente pattuito gli addebiti a titolo di imposte (senz’altro esclusi in forza delle stessa norma primaria) così come sarebbe errato confrontare gli interessi pattiziamente convenuti per una data operazione di credito con i tassi soglia di una diversa tipologia di operazione creditizie, risulta altrettanto scorretto procedere al raffronto tra dati che costituiscono lo sviluppo ed il risultato di calcoli matematici differenti ovvero l’inclusione nel TEG di oneri non contemplati per la rilevazione del TEGM.
Anche ove si volesse ritenere che gli interessi moratori siano soggetti al rispetto della normativa antiusura, l’eventuale nullità ex art. 1815, co. 2 c.c., proprio in ragione della pacificazione riconosciuta autonomia funzionale tra le diverse tipologie di interessi, riguarderebbe unicamente la clausola in questione e non travolgerebbe l’onerosità del contratto, rendendo l’operazione di finanziamento gratuita.
Deve escludersi che nell'ammortamento con rata costante e rimborso graduale del capitale vi possa essere l’applicazione di interessi anatocistici, in quanto tale fenomeno può sussistere e si avrebbe "interesse composto" soltanto se gli interessi maturati sul debito in un dato periodo si aggiungono al capitale, andando cosi a costituire la base di calcolo, ossia il capitale produttivo di interessi, del periodo successivo e così via. (Giuseppe Campo) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Giuseppe Campo
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