Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13451 - pubb. 07/10/2015

Provvedimenti cautelari in materia di contratti derivati, costi impliciti dei prodotti finanziari OTC e conseguenze della mancata concretizzazione del previsto aumento dei tassi di interesse

Tribunale Torino, 30 Luglio 2015. Est. Astuni.


Procedimento ex art. 700 c.p.c. – Contratti derivati – Fumus boni iuris – Commissioni implicite – Insussistenza

Procedimento ex art.700 c.p.c. – Contratti derivati – Funzione di copertura – Fumus boni iuris – Insussistenza

Procedimento ex art.700 c.p.c. – Contratti derivati – Danno patrimoniale – Periculum in mora – Insussistenza



Nessuna norma, primaria o regolamentare, prevede che lo swap debba avere valore di mercato pari a zero; né vi è una disposizione di legge che imponga un obbligo di esplicitazione di tali costi a pena di nullità per carenza di causa. E', inoltre, acquisizione pacifica in giurisprudenza e dottrina che il valore iniziale del derivato, concluso tra un intermediario (dealer) e un cliente retail, incorpora un margine di intermediazione che riflette, tra l’altro, il rischio di credito che la banca assume per il caso di insolvenza del cliente, il margine di profitto (c.d. mark up) della banca, nonché il costo di copertura dell’operazione.  I costi impliciti dei prodotti finanziari OTC dunque esistono, non snaturano la causa del contratto, non ne determinano la nullità per presunta carenza di causa, né obbligano la banca a compensare il cliente tramite erogazione di up front. Detti costi implicano soltanto un dovere di trasparenza informativa nei confronti del cliente, come sancito dalla Comunicazione Consob del 2 marzo 2009 n. 9019104. (Nicola Scopsi) (riproduzione riservata)

La mancata concretizzazione del previsto aumento dei tassi di interesse non determina il venir meno della funzione di copertura del derivato convenuta dalle parti in sede di stipula del contratto. (Nicola Scopsi) (riproduzione riservata)

Ai fini della sussistenza del periculum in mora, occorre che il danno patrimoniale paventato sia tale da rappresentare un pericolo imminente per la sopravvivenza o il normale svolgimento dell’attività imprenditoriale del cliente. (Nella specie, il Tribunale ha ritenuto che la prova dell’insussistenza di un pericolo di danno imminente, grave e irreparabile sia fornita dalla stessa acquiescenza della ricorrente che, pur avendo già contestato la validità dello swap, ha procrastinato per due - quattro anni l’affidamento di un incarico peritale sul derivato e poi l’azione giudiziale. (Nicola Scopsi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Nicola Scopsi


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