Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13092 - pubb. 20/07/2015
Principio generale di divieto di esercizio del diritto in modo abusivo ed elementi costitutivi dell’abuso
Tribunale Reggio Emilia, 16 Giugno 2015. Est. Morlini.
Abuso del diritto - Assenza di previsione generale codicistica - Esistenza di specifiche disposizioni - Configurabilità comunque di un principio generale - Sussiste
Abuso del diritto - Alterazione della funzione oggettiva dell’atto - Violazione della buona fede oggettiva - Sussiste
Abuso del diritto - Elementi costitutivi
Pur se il codice civile non contiene una previsione generale di divieto di esercizio del diritto in modo abusivo, ma solo specifiche disposizioni in cui viene sanzionato l’abuso con riferimento all’esercizio di determinate posizioni soggettive, da tali singole ipotesi può enuclearsi un principio generale di divieto di esercizio del diritto in modo abusivo. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)
Si ha abuso del diritto in tutti quei casi in cui si verifica un’alterazione della funzione obbiettiva dell’atto rispetto al potere di autonomia che lo configura, o perché si registra un’alterazione del fattore causale, o perché si realizza una condotta contraria alla buona fede ovvero comunque lesiva della buona fede altrui. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)
Gli elementi costitutivi dell’abuso sono tre: la titolarità di un diritto soggettivo, con possibilità di un suo utilizzo secondo una pluralità di modalità non rigidamente predeterminate; l’esercizio concreto del diritto in modo rispettoso della cornice attributiva, ma censurabile rispetto ad un criterio di valutazione giuridico od extragiuridico; la verificazione, a causa di tale modalità di utilizzo, di una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare ed il sacrificio cui è costretta la controparte. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Dott. Gianluigi Morlini
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