Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12993 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Palermo, 25 Giugno 2012. .


Dichiarazione di fallimento - Iniziativa del pubblico ministero su segnalazione del tribunale fallimentare - Violazione del principio di terzietà del giudice - Esclusione.



Non può in alcun modo equipararsi la dichiarazione d'ufficio di fallimento alla segnalazione di circostanze da cui emerge lo stato di insolvenza effettuata dal tribunale fallimentare a seguito di un procedimento per dichiarazione di fallimento estinto per desistenza dei creditori; in tale circostanza, infatti, il tribunale si mantiene in posizione di terzietà in quanto non pone in essere alcun accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, ma si limita a segnalare l'emersione di circostanze indicative dello stato di insolvenza affinché il pubblico ministero, in via del tutto autonoma, possa valutare la sussistenza dei presupposti per richiedere il fallimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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