Persone e Misure di Protezione
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12929 - pubb. 01/07/2015
Diritto del disabile alla metropolitana: condannato il Comune di Milano
Tribunale Milano, 20 Novembre 2014. Est. Orietta Miccichè.
Trasporto pubblico – Diritto del disabile ad utilizzare i mezzi pubblici – Sussiste – Barriere architettoniche che impediscano al disabile di saliere o scendere – Discriminazione indiretta – Sussiste
Il diritto di muoversi autonomamente utilizzando i mezzi di trasporto pubblico costituisce, all’evidenza, per ognuno esplicazione della dignità come persona e deve essere garantito ai disabili al pari dei soggetti normodotati. In tal senso la presenza di ostacoli o barriere architettoniche, che impediscano al disabile di salire o scendere dal mezzo di trasporto pubblico, costituisce discriminazione indiretta, ai sensi dell’art. 2 L. 67 del 2006 in quanto pone il disabile in una posizione di svantaggio rispetto alle persone normodotate. In caso di fatti aventi valenza discriminatoria, si può ragionevolmente presumere che le situazioni abbiano prodotto un grave senso di frustrazione nel disabile il quale non solo si vede limitato l’esercizio della fondamentale libertà di movimento e la possibilità di esplicarla in maniera indipendente, ma altresì si vede posto penosamente al centro dell’attenzione proprio per la sua condizione di disabilità. (Nel caso di specie, il giudice ha condannato il Comune di Milano e la società del trasporto milanese per avere ostacolato il diritto di un disabile all’utilizzo della metropolitana). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Testo Integrale