Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12880 - pubb. 01/07/2010
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Tribunale Genova, 26 Giugno 2014. .
Concordato preventivo - Risoluzione - Procedimento - Partecipazione del pubblico ministero - Ruolo del commissario giudiziale e del commissario liquidatore - Facoltà di intervento dei creditori - Integrazione del contraddittorio
Nel procedimento camerale diretto a sentir dichiarare la risoluzione del concordato preventivo: i) non è necessaria la partecipazione del pubblico ministero; ii) il commissario giudiziale ed il liquidatore nominato in sede concordataria non sono parti in quanto non sono titolari di alcun autonomo interesse giuridico, ma possono essere sentiti nell’ambito dei poteri istruttori d’ufficio del Tribunale; iii) i creditori della società ammessa al concordato e l’ex amministratore possono intervenire nel giudizio ma non solo in modo adesivo e non anche autonomo; iv) non è necessario procedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i creditori. (Marco Capecchi) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato
- ∙ Partecipazione del pubblico ministero
- ∙ Partecipazione del commissario giudiziale e del liquidatore
- ∙ Partecipazione dei creditori