Diritto della Famiglia e dei Minori
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12453 - pubb. 22/04/2015
No all’assegno di divorzio in favore della moglie se con la separazione è stata messa in condizioni di essere autonoma e indipendente
Tribunale Milano, 02 Aprile 2015. Est. Buffone.
Divorzio – Assegno divorzile – Accordi dei coniugi in sede di separazione che abbiano avuto l’effetto di riequilibrare le situazioni economiche dei coniugi – Rilevanza – Sussiste – Assegno divorzile – Esclusione
Divorzio – Assegno divorzile – Natura giuridica e funzione
In sede di separazione consensuale, i coniugi possono includere nei patti anche schede negoziali aventi la finalità di mettere entrambi i partners nella posizione di poter provvedere, con adeguatezza e anche per il futuro, a loro stessi godendo di un trnore di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. Questi accordi non incidono sulla situazione di diritto (limitando l’accesso all’assegno divorzile) bensì sulla situazione di fatto (potenziando la capacità patrimoniale del coniuge più debole). In un contesto del genere, se il giudice accerta che quegli accordi di separazione hanno ripristinato un equilibrio tra i coniugi, all’indomani del disgregarsi della famiglia, non può essere accordato, in sede di divorzio, alcun assegno divorzile. Ciò anche in ragione della necessità di difendere il principio del “venire contra factum proprium”: apparirebbe come scorretta la condotta di chi abbia firmato un accordo in sede di separazione, per non ritrovarsi bisognoso in fase di divorzio, ma poi quell’accordo stesso ignori o quanto meno contraddica con una richiesta rivolta all’altro contraente che disattende i patti. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
L’assegno divorzile non si traduce in una impropria misura finalizzata a colmare eventuali sperequazioni trai redditi degli ex coniugi e ma ha la finalità di garantire al coniuge meno abbiente di potere continuare a godere, ove possibile, di un tenore di vita simile a quello goduto in costanza di convivenza coniugale (Corte App. Milano, sez. famiglia, decreto 10 gennaio 2013, Pres. Poppa, est. Canziani). La valutazione giudiziale deve essere attenta per evitare che la funzione stessa dell’istituto venga frustrata (v., al riguardo, Corte Cost., sentenza 11 febbraio 2015 n. 11, Pres. Criscuolo, est. Morelli). La rinuncia all’assegno di mantenimento espressa dalla moglie in sede di separazione non è determinante, stante la funzione assistenziale dell’assegno divorzile e la irrinunciabilità (in quella sede) del relativo diritto, ma è sintomatica di un’autosufficienza economica della parte, la quale con un’autonoma valutazione degli assetti patrimoniali, si era ritenuta in grado di provvedere con il proprio reddito alle personali esigenze. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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