Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12347 - pubb. 01/04/2015
Ordine di protezione: non può essere richiesto da terzi
Tribunale Milano, 18 Marzo 2015. Est. Rosa Muscio.
Ordine di protezione ex art. 342-bis c.c. – Richiesto dal figlio nell’interesse della madre – Legittimazione attiva – Esclusione
Ordine di protezione ex art. 342-bis c.c. – Persona sottoposta ad amministrazione di sostegno – Legittimazione dell’amministratore di sostegno – Sussiste
L’ordine di protezione ex art. 342-bis c.c. deve essere richiesto direttamente dal titolare del diritto soggettivo leso, giusta la disposizione generale di cui all’art. 81 c.p.c. In particolare, il figlio maggiorenne non convivente, non può presentare istanza di protezione al fine di tutelare la condizione soggettiva della madre, oggetto di turbative e molestie da parte di terzi. In questo caso, il ricorso è inammissibile per difetto di legitimatio ad causam, rilevabile d’ufficio. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
In caso di persona sottoposta ad amministrazione di sostegno, l’ordine di protezione ex art. 342-bis c.c. può essere richiesto dall’amministratore previamente autorizzato dal giudice tutelare. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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