Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12189 - pubb. 04/03/2015

Interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno: la scelta deve basarsi sulla valutazione dello strumento più idoneo in relazione agli atti da compiere e non sul grado di invalidità del soggetto

Tribunale Pavia, 28 Gennaio 2015. Est. Marcella Frangipani.


Interdizione e inabilitazione - Amministrazione di sostegno - Scelta tra i diversi istituti di protezione - Criterio - Valutazione dello strumento più idoneo in relazione agli atti da compiere - Valenza etico sociale dell'amministrazione di sostegno - Trasmissione degli atti al giudice tutelare - Forma e contenuto di ordinanza - Pronuncia sulla interdizione - Sentenza - Regolamento delle spese processuali



Le misure dell’interdizione e dell’inabilitazione, meno flessibili e più vincolanti, sono ormai da considerarsi, secondo unanime valutazione dottrinale e giurisprudenziale, quali figure residuali da applicarsi solo qualora non si ritengano possibili interventi di sostegno idonei ad assicurare al soggetto debole una adeguata protezione.

Nella scelta tra i diversi istituti di protezione previsti dall’ordinamento, il criterio selettivo deve essere quello della valutazione dello strumento più idoneo in relazione agli atti da compiere e non quello, invece, del grado di invalidità.

L’amministrazione di sostegno appare uno strumento da preferirsi non solo sul piano pratico ma anche su quello etico-sociale in ragione del maggior rispetto della dignità dell’individuo che da esso deriva.

Mentre il provvedimento di trasmissione degli atti al giudice tutelare assume forma e contenuto di ordinanza, è comunque necessaria una sentenza che pronunci sulla domanda di interdizione regolando, se del caso, le spese processuali. (Marcella Frangipani) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Andrea Balba


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