Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12185 - pubb. 04/03/2015

Discriminazione fondata sull’orientamento sessuale: risarcimento che sia adeguato

Cassazione civile, sez. III, 22 Gennaio 2015, n. 1126. Est. Travaglino.


Diritto costituzionale alla libera espressione della identità sessuale – Comportamento discriminatorio – Lesione del diritto – Risarcimento – Sussiste – Adeguatezza del risarcimento – Necessità – Sussiste



Il diritto costituzionalmente tutelato alla libera espressione della propria identità sessuale è da ascrivere al novero dei diritti inviolabili della persona di cui all'art. 2 Cost., quale essenziale forma di realizzazione della propria personalità. Inoltre, il diritto al proprio orientamento sessuale, cristallizzato nelle sue tre componenti della condotta, dell'inclinazione e della comunicazione (cd. coming out) è oggetto di specifica e indiscussa tutela da parte della stessa Corte europea dei diritti dell'uomo fin dalla sentenza Dudgeon/Regno unito del 1981. Ne consegue che, in presenza di comportamenti discriminatori o offesi, addirittura posti in essere dalla Pubblica Amministrazione, il quantum del risarcimento deve essere adeguato (Il Tribunale, in primo grado, aveva irrogato una condanna pecuniaria di euro 100.000. La Corte di Appello aveva ridotto ad euro 20.000,00. La Cassazione boccia la decisione del giudice del gravame). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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