Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11942 - pubb. 22/01/2015

Opposizione a decreto ingiuntivo tardiva e sul cd. danno possessorio

Tribunale Palermo, 19 Marzo 2014. Est. Torrasi.


Opposizione a decreto ingiuntivo – Tardività – Rilievo d’ufficio – Condizioni

Opposizione a decreto ingiuntivo – Tardività – Inammissibilità della opposizione – Sussiste – Esame nel merito delle domande autonome rispetto alla richiesta di revoca del decreto – Ammissibilità – Sussiste

Danno da lesione del possesso – Termine di decadenza – Applicabilità – Chiarimenti



Il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo può rilevare d'ufficio l'inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine prescritto dall'art. 641 cod. proc. civ., solo se dagli atti emerga con certezza la tardività dell'opposizione in riferimento sia al "dies a quo", ossia alla data di notificazione del decreto, che al "dies ad quem", ossia alla data della relativa opposizione, ma, qualora sia noto soltanto il "dies ad quem", non può adottare analoga statuizione officiosa presumendo tale tardività in assenza di dati significativi e, segnatamente, addebitando all'opponente la mancata produzione della busta contenente il decreto notificato, in quanto recante la data di smistamento del plico presso l'ufficio postale, ma non anche quella di effettivo recapito al destinatario. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

L'inammissibilità dell'opposizione non esclude che essa possa produrre gli effetti di un ordinario atto di citazione rispetto a quelle eventuali domande del tutto autonome e distinte rispetto alla richiesta di revoca del decreto; sicché la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente – attore solo formale nel giudizio di opposizione – non resta travolta dall'eventuale inammissibilità della domanda principale relativa al diritto o rapporto oggetto dell’ingiunzione, giacché, stante il suo carattere autonomo di controdomanda volta ad ottenere un provvedimento positivo favorevole nei confronti dell’avversario, e non il mero rigetto delle di lui pretese, deve essere esaminata e decisa anche se sia dichiarata inammissibile la domanda principale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Il venir meno della ragion d'essere della tutela possessoria per intervenuta decadenza rende inammissibile anche il risarcimento del danno derivante da un comportamento lesivo che tragga origine dallo spoglio, che è in tal caso soltanto un profilo della tutela accordata dall'ordinamento al diritto soggetto del leso al fine di assicurarne la piena reintegrazione. Ne consegue che l'azione per il risarcimento del danno ha natura possessoria quando il danno consista nella sola lesione del possesso, e quindi soggiace alle regole dettate per quella tutela in ordine al termine di decadenza per proporla, mentre non ha natura possessoria, e rientra nella previsione generale dell'art. 2043, sottraendosi quindi a quelle regole, quando si lamenti anche la lesione di altri diritti del possessore, sicché la privazione del possesso non esaurisca il danno, ma si presenti come causa di altre lesioni patrimoniali subite in via derivativa dallo spogliato. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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