Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11591 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Pescara, 29 Ottobre 2014. .


Concordato preventivo - Controllo di legittimità del tribunale - Oggetto - Causa concreta - Valutazione di convenienza riservata ai creditori - Rilevanza delle informazioni fornite dalla ricorrente e della relazione del commissario giudiziale



Nell’ambito della verifica di ammissibilità del concordato preventivo, il tribunale ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta, inteso come effettiva realizzabilità della causa concreta, non restando questo escluso dall’attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine alla convenienza ed al merito di detto giudizio, il quale ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti, formulato sulla scorta delle informazioni che i creditori potranno desumere dalla documentazione prodotta dalla ricorrente e dalla relazione del commissario giudiziale di cui all’articolo 172 L.F.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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