Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11213 - pubb. 22/09/2014

Opposizione a precetto e competenza territoriale

Tribunale Reggio Emilia, 12 Settembre 2014. Est. Morlini.


Competenza territoriale per l’opposizione a precetto – Criterio di collegamento principale della residenza o del domicilio eletto ove verrà svolta l’esecuzione – Criterio sussidiario del foro ove è stato notificato il precetto – Operatività del criterio sussidiario non solo nel caso di omissione di dichiarazione di residenza o domicilio ma anche nel caso di assenza di beni o crediti nel foro indicato – Onere della prova in capo al creditore

Precetto intimante il pagamento di una somma superiore a quella dovuta – Nullità dell’intero precetto – Non sussiste – Nullità solo parziale per la somma eccedente il dovuto e validità del precetto per la somma effettivamente dovuta – Sussiste



In tema di opposizione a precetto, il criterio di collegamento principale per individuare la competenza territoriale è quello del foro presso cui verrà svolta l’esecuzione e presso cui il creditore ha eletto residenza o domicilio, mentre il criterio sussidiario è quello del foro in cui è stato notificato il precetto. Tale criterio sussidiario opera non solo allorquando sono omesse la dichiarazione o l’elezione da parte del creditore intimante, ma anche nel caso in cui la residenza e il domicilio sono stati individuati dal creditore in un luogo in cui non vi sono beni dell’intimato da aggredire o suoi debitori; ed incombe sullo stesso creditore, nel corso del giudizio di opposizione promosso dal debitore nel foro ex art. 480 comma 3 c.p.c., l’onere di dimostrare che nel comune indicato nell’atto di precetto per il domicilio o la residenza è possibile sottoporre a pignoramento debiti o crediti dell’intimato. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)

La precettazione di una somma superiore a quella dovuta, non travolge l’atto per intero, ma ne determina la nullità parziale o inefficacia parziale per la somma eccedente, e l’intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)


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