Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10806 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Pescara, 17 Gennaio 2014. .


Concordato preventivo - Trust - Compatibilità - Attività messe a disposizione da un terzo.



Qualora la proposta di concordato preventivo si fondi anche sul ricavato dalla liquidazione di beni costituiti in trust di proprietà di un terzo, non si pongono i problemi di compatibilità dell'istituto del trust con la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 15, lettera e) della convenzione dell'Aja 1 luglio 1985 e quindi di sottrazione agli organi della procedura concorsuale dei beni che costituiscono la garanzia patrimoniale del debitore. (Nel caso di specie la proposta destinava alla soddisfazione dei creditori concordatari il 15% del ricavato dalla liquidazione dei beni costituiti in trust da un terzo). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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