Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10804 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Pescara, 17 Gennaio 2014. .


Concordato preventivo - Revoca del concordato ex articolo 173 L.F. - Attività di gran lunga superiori al fabbisogno concordatario - Irrilevanza di condotte omissive in ordine a voci del passivo e della eventuale erronea informazione dei creditori.



Qualora il valore delle attività messe a disposizione della procedura di concordato preventivo (nel caso di specie da un terzo) sia nettamente superiore al fabbisogno concordatario, deve essere esclusa la possibilità di ritenere che le condotte omissive poste in essere dal debitore possano portare ad una erronea informazione dei creditori o integrare la fattispecie della dolosa pretermissione di voci del passivo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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