Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10627 - pubb. 19/06/2014

Autorizzazioni del Giudice Tutelare: il visto del P.M. non è sempre necessario

Tribunale Milano, 29 Aprile 2014. Est. Massafra.


Sub procedimenti di autorizzazione di competenza del giudice tutelare - Obbligo della comunicazione degli atti al Pubblico Ministero - Esclusione



Il provvedimento del Giudice Tutelare, concessivo di una autorizzazione, in materia di misure di protezione o minori, non deve essere comunicato al P.M. quando sia inerente a procedura in cui non è previsto l’intervento obbligatorio di detto Ufficio e non si ravvisi il coinvolgimento di interessi di stretto rilievo pubblicistico. Restano quindi esclusi dall’obbligo della comunicazione degli atti al PM, tutti i sub-procedimenti relativi al procedimento di amministrazione di sostegno nonché tutti i procedimenti camerali di competenza del Giudice tutelare (ad es. i decreti di cui agli artt. 374, 375, 320 c.c.), sempre che il Giudice tutelare non ravvisi la sussistenza di quel pubblico interesse che lo autorizza a sollecitare l’intervento facoltativo del Pubblico Ministero attraverso la comunicazione a quest’ultimo degli atti. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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