Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10533 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Bergamo, 05 Maggio 2011. .


Accordi di ristrutturazione dei debiti - Situazione patrimoniale precedente alla formulazione della proposta che non preveda debiti sorti successivamente - Istanza per ottenere il divieto di azioni cautelari o esecutive - Condizioni.



Poiché l'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182 bis, legge fallimentare può essere omologato solo se prevede il regolare pagamento dei creditori estranei, non è di ostacolo all'accoglimento dell'istanza di cui al comma 6 della citata norma (volta ad ottenere il divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive) la circostanza che la proposta di accordo faccia riferimento ad una situazione patrimoniale che non tenga conto di eventuali debiti sorti successivamente alla formulazione della proposta stessa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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