Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10272 - pubb. 07/04/2014

L’art. 182-quinquies, comma 4, l.f. non è suscettibile di applicazione analogica. Archiviazione del procedimento ex art. 173 L.F. in caso di misure idonee a reintegrare il patrimonio dei pagamenti non autorizzati

Tribunale Firenze, 14 Novembre 2013. Est. Isabella Mariani.


Art. 182-quinquies, comma 4, l.fall. – Norma eccezionale – Applicazione analogica – Esclusione.

Pagamenti non autorizzati durante il preconcordato o post ammissione al concordato – Procedimento ex art. 173 l. fall. – Archiviazione – Condizioni.



L’art. 182-quinquies, comma 4, l.fall. (il quale prevede nel concordato preventivo in continuità la possibilità di autorizzare il pagamento di alcune tipologie di crediti anteriori) è norma eccezionale, derogando al principio della par condicio creditorum e, in quanto tale, non suscettibile di applicazione analogica. (Erika Volpini) (riproduzione riservata)

Il pagamento di crediti anteriori al concordato in assenza della autorizzazione di cui all’art. 182-quinquies L.F. (peraltro applicabile solo al concordato in continuità) costituisce atto rilevante per la revoca del concordato ai sensi dell’art. 173 L.F., procedimento che può concludersi senza che si faccia luogo alla revoca qualora il debitore ponga in essere atti idonei alla restituzione delle somme erogate (Nel caso di specie, soggetti terzi hanno messo a disposizione dei creditori del concordato beni immobili che, in base a valutazioni peritali compiute dagli organi della procedura sono state ritenute adeguate a reintegrare il patrimonio sociale). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Erika Volpini, Studio Legale PSP (Firenze)


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