Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10085 - pubb. 20/02/2014

Esecuzione sulla base di sentenza di primo grado riformata in appello

Tribunale Bari, 04 Dicembre 2013. Est. Rosanna Angarano.


Esecuzione forzata – Sentenza di primo grado –  Riforma in appello – Titolo esecutivo.

Esecuzione forzata – Appello – Sentenza di riforma – Cassazione con rinvio – Reviviscenza della sentenza di primo grado – Esclusione – Titolo esecutivo – Sentenza del giudice di rinvio.



Nell'ipotesi di esecuzione fondata su titolo esecutivo costituito da una sentenza di primo grado, la riforma in appello di tale sentenza determina il venir meno del titolo esecutivo, atteso che l'appello ha carattere sostitutivo e pertanto la sentenza di secondo grado è destinata a prendere il posto della sentenza di primo grado. (Giuseppe Caramia) (riproduzione riservata)

La cassazione con rinvio della sentenza d'appello di riforma di una sentenza di primo grado non determina la reviviscenza di quest’ultima, posto che la sentenza del giudice di rinvio non si sostituisce ad altra precedente pronuncia, riformandola o modificandola, ma statuisce direttamente sulle domande delle parti; sicché non sarà mai più possibile procedere in "executivis" sulla base della sentenza di primo grado riformata in appello, potendo una nuova esecuzione fondarsi soltanto, eventualmente, sulla sentenza del giudice di rinvio. (Giuseppe Caramia) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Giuseppe Caramia


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