Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1004 - pubb. 22/10/2007

Usura e condizioni per la riabilitazione del debitore

Tribunale Pescara, 24 Settembre 2007. Est. Falco.


Usura – Riabilitazione del debitore pluriprotestato – Condizioni.



La riabilitazione di cui all’art. 17 della legge n. 108/96 (“Disposizioni in materia di usura”) può essere concessa anche al debitore pluriprotestato che- trascorso un anno dall’ultimo protesto- dimostri di avere adempiuto a tutte le obbligazioni per le quali i protesti sono stati levati e di non avere subito altri protesti. (Gianluca Falco) (riproduzione riservata)


 



R.R. 929/07

TRIBUNALE DI PESCARA

DECRETO

 

Il Tribunale,

vista l’istanza di riabilitazione ex art. 17 L. n. 108/96 presentata da XXX in data 11.7.2007;

esaminata la documentazione integrativa richiesta dal G.O. e depositata dall’istante in data 31.8.2007;

rilevato che l’istanza è fondata in quanto:

·                  Il XXX ha subito, nelle date del 1.12.2005 e del 7.2.2006, la levata del protesto di due assegni bancari per difetto di provvista (cfr. il registro protesti in atti; cfr. i protesti in atti).

·                  Da quella data il XXX non ha subito ulteriori protesti (cfr. il registro protesti in atti).

·                  Il XXX ha provveduto all’adempimento delle obbligazioni pecuniarie cartolari per le quali i relativi protesti erano stati levati (cfr. il retro della copia degli assegni per la identificazione dei relativi giratari per l’incasso; cfr. le dichiarazioni liberatorie dei predetti creditori cartolari; cfr. la conforme dichiarazione della Banca trattaria).

·                  Nel caso in cui la riabilitazione venga chiesta (come nella specie) dal debitore che abbia subito più protesti per obbligazioni che siano state da lui successivamente adempiute, la relativa domanda può essere contenuta in una sola istanza; e in tal caso dalla stessa prende vita un unico procedimento. Ciò perchè la presentazione contestuale di più domande rivolte allo stesso giudice è da ritenere consentita in linea di principio. Inoltre la riabilitazione è espressamente riferita dalla legge in questione al debitore e non ai titoli. Essa quindi può essere richiesta in via cumulativa e può essere concessa con un solo decreto per i diversi protesti elevati in epoca antecedente l'ultimo anno (cfr. in tali termini la Circolare Ministero Giustizia - Direzione Generale Affari Civili e libere Professioni, Prot. N. 1/32-FG-9(97)3327 - Ufficio I, del 5 marzo 1998).

·                  Se, infatti, la finalità dell’art. 17 L. n. 108/1996 è quella di evitare che il debitore protestato in condizioni di difficoltà economica ricorra ad usurai poiché non ha altrimenti accesso al mercato del credito, allora è corretto affermare che il termine annuale in caso di debitore pluriprotestato decorre dalla levata dell’ultimo protesto e che sia possibile con un’unica istanza ottenere la riabilitazione per tutti i protesti subiti laddove si riscontri- ovviamente e come nella specie- anche l’adempimento delle varie obbligazioni “veicolate” nei titoli. L’inserimento di questo particolare procedimento riabilitativo nell’ambito della cd. Legge anti-usura dimostra infatti come il legislatore non abbia voluto considerare con sfavore la posizione del debitore pluriprotestato.

·                  Traendo spunto dalla collocazione nell’ambito di un testo normativo sull’usura, è stato giustamente osservato in dottrina che a questa previsione il legislatore affidi la funzione strumentale di facilitare, almeno in via tendenziale, il ricorso al mercato ufficiale del credito, eliminando uno dei fattori che, rendendone problematico l’accesso, avrebbe potuto spingere i soggetti in difficoltà economica verso “operazioni illegali”.

·                  La norma, inoltre, sembra essere del tutto neutra rispetto alla circostanza che il debitore abbia emesso più titoli cartolari in relazione ad un’unica obbligazione sottostante, oppure a fronte di più obbligazioni: attribuire rilievo all’unicità dell’obbligazione originaria potrebbe essere una operazione ermeneutica non interamente congruente con lo scopo della norma esaminata ed anzi suscettibile di restringerne la portata.

·                  Peraltro non sarebbe né logico né coerente con il predetto spirito della legge riconoscere meritevole di riabilitazione soltanto chi in ipotesi abbia emesso sì un solo assegno scoperto ma di rilevantissimo importo (poi “saldato” ex art. 17 L. Usura) e non anche chi abbia emesso in ipotesi due assegni scoperti di modestissimo importo (in ipotesi ad un unico creditore ed a saldo di una unica obbligazione) poi prontamente “onorati”.

·                  Sussistono pertanto le condizioni di legge per concedere la richiesta riabilitazione e la relativa istanza è corredata dai necessari documenti giustificativi

P.Q.M.

 

CONCEDE

A XXX la riabilitazione di cui all’ art.17 L. n. 108/96.

 Per l’effetto

ORDINA

Al Responsabile Dirigente dell’Ufficio Protesti, della Camera di Commercio di Pescara, la cancellazione dal Registro Informatico dei seguenti protesti:

·                  Protesto dell’assegno bancario n. 2314911 dell’importo di €. 5.000,00 levato a carico di XXX nella data del 7.2.2006.

·                  Protesto dell’assegno bancario n. 2314913 dell’importo di €. 12.500,00 levato a carico di XXX nella data del 1.12.2005.

Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.

Pescara, 19.9.07