Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35563 - pubb. 07/11/2026
Cottimo fiduciario: obbligo di documentare l'attività prodromica alla gara
Cassazione civile, sez. I, 01 Giugno 2026, n. 17295. Pres. Mercolino. Est. Scalia.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - FORMAZIONE DEL CONTRATTO - SCELTA DEL CONTRAENTE - Cottimo fiduciario - Documentazione dell’attività prodromica alla gara - Necessità - Fondamento
In tema di cottimo fiduciario, la documentazione dell'attività prodromica alla gara, seppure segnata da ampia discrezionalità della stazione appaltante, non può essere omessa, in quanto alla documentazione consegue la possibilità di verificare, a posteriori, le ragioni della composizione della "rosa" dei cinque invitati, su cui cadrà la scelta del contraente, per uno stretto bilanciamento tra tutela della concorrenza ed effettività della preferenza, in applicazione anche del criterio del minore sacrificio sul versante della forma rispetto al maggiore risultato conseguibile. (massima ufficiale)
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