Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35411 - pubb. 28/10/2026

Revocatoria delle rimesse bancarie: la durevolezza della riduzione dell’esposizione amplia il criterio delle rimesse bilanciate

Cassazione civile, sez. I, 30 Settembre 2026, n. 26005. Pres. Terrusi. Est. D'Aquino.


Revocatoria fallimentare - Rimesse bancarie - Riduzione durevole dell’esposizione debitoria - Rimesse bilanciate - Rapporto



Il requisito della riduzione durevole dell’esposizione debitoria amplia, ai fini dell’esclusione della funzione solutoria della rimessa, il concetto di bilanciamento oltre la necessaria connessione cronologica e ontologica tra creazione della provvista e addebito e prescinde dalla prova di un accordo, anche tacito, per la creazione di un servizio di cassa senza funzione creditizia, richiedendo che la riduzione dell’esposizione si sia apprezzabilmente protratta nel tempo; non può pertanto considerarsi durevole la rimessa seguita da un addebito e funzionale alla creazione della provvista per un successivo trasferimento di denaro dal correntista a un terzo.


Nella decisione si legge che “Il requisito della riduzione durevole dell’esposizione debitoria del cliente dichiarato fallito allarga – ai fini dell’esclusione della funzione solutoria – il concetto di bilanciamento oltre le maglie della connessione cronologica e ontologica tra creazione della provvista e addebito e la svincola dalla prova di un accordo, ancorché tacito, di creazione di un servizio di cassa senza funzione creditizia, richiedendosi unicamente che la riduzione dell’esposizione debitoria – nei limiti della esigibilità della condanna del differenziale del massimo scoperto – si sia apprezzabilmente protratta nel tempo.
Ne consegue, come ha osservato il Pubblico Ministero nelle sue conclusioni scritte, «che il criterio basato sulla durevolezza dell’abbattimento dell’esposizione debitoria consente di ribadire risposte già elaborate con riferimento ad alcuni problemi con cui la giurisprudenza aveva dovuto misurarsi in passato: così è, in particolare, per il caso delle partite bilanciate, non potendo di certo considerarsi durevole la rimessa che è seguita da un addebito per il cliente, e che si dimostra funzionale alla creazione della provvista per l’esecuzione di un successivo trasferimento di denaro dal correntista al terzo. Nel caso delle operazioni bilanciate è del resto ben visibile la finalizzazione dell’operato della banca sul piano dello svolgimento del servizio di cassa di cui si è detto».” (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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