Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35178 - pubb. 25/09/2026
Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa: pubblicazione degli accordi, percentuali ridotte dopo la composizione negoziata e verifica del trattamento dei creditori non aderenti
Tribunale Torino, 06 Agosto 2026. Pres. Astuni. Est. Pittaluga.
Accordi di ristrutturazione - Omologazione - Pubblicazione nel registro delle imprese - Domanda e accordi - Termine per l’opposizione - Decorrenza
Accordi di ristrutturazione - Omologazione - Commissario giudiziale - Nomina facoltativa - Art. 40, comma 4, CCII - Poteri di verifica
Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa - Composizione negoziata - Domanda di omologazione - Deposito entro sessanta giorni - Percentuale di adesione - Riduzione al sessanta per cento
Accordi di ristrutturazione - Adesione del creditore - Potere rappresentativo del sottoscrittore - Difetto - Rilevabilità d’ufficio - Ratifica
Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa - Categorie - Creditori non aderenti - Informazione sulle trattative - Partecipazione in buona fede
Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa - Categorie - Omogeneità - Posizione giuridica - Interessi economici
Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa - Creditori non aderenti - Trattamento - Liquidazione giudiziale - Criterio di confronto
Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa - Creditori non aderenti - Notificazione - Modalità alternative - Autorizzazione del tribunale
Ai fini del termine di trenta giorni per proporre opposizione all’omologazione degli accordi di ristrutturazione, gli artt. 40, comma 4, e 48, comma 4, CCII devono essere letti congiuntamente, essendo necessaria la pubblicazione nel registro delle imprese non soltanto della domanda di omologazione ma anche degli accordi che ne costituiscono l’oggetto. Qualora la pubblicazione degli accordi avvenga successivamente a quella della domanda, il termine per l’opposizione decorre dal secondo evento, poiché soltanto da tale momento gli interessati possono conoscere il contenuto degli accordi e valutare il trattamento loro riservato.
Anche nei casi in cui la nomina del commissario non sia obbligatoria, l’art. 40, comma 4, CCII consente al tribunale di nominarlo e di affidargli il compito di riferire su ogni profilo rilevante ai fini dell’omologazione, ivi comprese la corretta formazione delle categorie, l’informazione e la partecipazione dei creditori alle trattative, il carattere non liquidatorio dell’accordo, il raggiungimento delle percentuali richieste, il trattamento dei non aderenti rispetto alla liquidazione giudiziale e la regolarità delle notificazioni.
Quando la domanda di omologazione degli accordi sia proposta entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto della composizione negoziata, trova applicazione l’art. 23, comma 2, lett. b), CCII e la percentuale di adesione necessaria, ai sensi dell’art. 61, comma 2, CCII, per l’estensione degli effetti ai creditori non aderenti è ridotta dal settantacinque al sessanta per cento dei crediti appartenenti a ciascuna categoria.
Ai fini del computo delle adesioni agli accordi di ristrutturazione, il difetto del potere rappresentativo del soggetto che abbia sottoscritto l’accordo per conto del creditore è rilevabile d’ufficio dal giudice. In mancanza di prova dei poteri, il creditore non può essere considerato aderente, salvo che intervenga successiva ratifica, la quale perfeziona la fattispecie negoziale e consente di computarne l’adesione.
L’estensione degli effetti degli accordi ai creditori non aderenti presuppone che tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell’avvio delle trattative, siano stati messi nella condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto informazioni complete e aggiornate sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché sull’accordo e sui suoi effetti.
Ai fini dell’art. 61 CCII, le categorie devono essere formate raggruppando creditori caratterizzati da omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici, potendo costituire elemento differenziale, tra creditori altrimenti chirografari, anche la sussistenza di un titolo esecutivo già conseguito.
L’estensione degli effetti dell’accordo ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria è consentita soltanto quando, in base all’accordo, essi ricevano un soddisfacimento non inferiore a quello conseguibile in caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data di deposito della domanda di omologazione.
Ai fini dell’estensione degli effetti ex art. 61 CCII, il tribunale può autorizzare, ai sensi dell’art. 151 c.p.c., modalità di notificazione ai creditori non aderenti diverse da quelle ordinarie, anche mediante posta elettronica e accesso a una virtual data room, purché sia assicurata la conoscibilità degli accordi, della domanda di omologazione e della relativa documentazione e siano concretamente rispettate le garanzie informative dei destinatari. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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