Diritto dei Mercati Finanziari
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34795 - pubb. 04/06/2026
Il Tribunale di Palermo ha accertato la risoluzione del contratto derivato IRS e la responsabilità della banca, condannandola a restituire tutti i differenziali negativi pagati dalla società investitrice
Tribunale Palermo, 20 Aprile 2026. Est. Torrasi.
Intermediazione finanziaria – Contratti derivati Interest Rate Swap – Mancata comunicazione del Mark to Market e degli scenari probabilistici – Risoluzione del contratto e responsabilità dell’intermediario per grave inadempimento – Nullità – Esclusione
Intermediazione finanziaria – Contratti derivati Interest Rate Swap – Violazione degli obblighi di informazione, consulenza e appropriatezza come sanciti dalla comunicazione Consob n. 9019104/2009 – Responsabilità dell’intermediario per grave inadempimento
Intermediazione finanziaria – Contratti derivati Interest Rate Swap – Obblighi informativi – Onere alla prova gravante sull’intermediario – Insufficienza della sottoscrizione della documentazione contrattuale
Intermediazione finanziaria – Contratti derivati Interest Rate Swap – Proposta di strumento derivato inadeguato – Responsabilità dell’intermediario per grave inadempimento – Irrilevanza della consegna di prospetti e di generale materiale informativo
Intermediazione finanziaria – Contratti derivati Interest Rate Swap – Risoluzione per grave inadempimento – Quantificazione del danno – Interessi legali e moratori
L’esposizione del Mark to Market e degli scenari probabilistici non concerne l’oggetto del contratto (come indicato da Cass. n. 24654.2022 e, prima ancora, da Cass. SS. UU. n. 8770/2020), apparendo funzionale a rendere consapevole il contraente dell’aleatorietà dello strumento, e quindi riguardando il controllo del rischio: la loro mancata indicazione pone, pertanto, un problema di consenso non integro o di violazioni degli obblighi informativi dell’intermediario discendenti dalla normativa di settore, da ricondurre all’ambito dei vizi del consenso o al tema della risoluzione per inadempimento ed ai conseguenti rimedi, ma non conduce alla nullità dell’operazione.
Allorché l’investimento concerna prodotti illiquidi, come gli Interest Rate Swap, lo scrutinio di adeguatezza sulla base della profilatura del cliente deve assumere un carattere più rigoroso rispetto a quello normalmente richiesto per le azioni e le obbligazioni tradizionali. È pertanto gravemente inadempiente l’intermediario che non rispetti il dovere di verificare l'effettiva capacità dell'investitore, raffrontata al suo grado di conoscenza finanziaria ed esperienza, di comprendere i rischi connessi allo strumento finanziario acquistato e non valuti correttamente l’appropriatezza dei prodotti illiquidi secondo gli obblighi informativi rafforzati, sanciti dalla comunicazione Consob n. 9019104 del 2 Marzo 2009 esplicativa dei più generali obblighi di comportamento sanciti dall'articolo 21 T.U.I.F.
Il solo dato formale della sottoscrizione del cliente della documentazione relativa alla stipula di un Interest Rate Swap non è sufficiente a far ritenere che l'intermediario abbia assolto adeguatamente gli obblighi informativi e i correlati oneri probatori, in particolare quando l’effettiva comprensione del rischio non era semplicemente ricavabile dal testo contrattuale, richiedendo ricostruzioni di matematica finanziaria complesse e non agevolmente esperibili da un profano. L'assolvimento dell'obbligo informativo è infatti a carico dell'intermediario e non corrisponde alla mera assenza di negligenza, ma deve concretizzarsi nella prova positiva della diligenza richiesta dall'art. 21 TUF, come specificata dal regolamento intermediari, diligenza che deve agganciarsi a dati di effettività, non essendo sopperibile da elementi formali quali la consegna o la sottoscrizione di prospetti o note informativi.
Va acclarata la grave responsabilità dell’intermediario per violazione della disciplina sulla prestazione dei servizi di investimento, segnatamente per avere suggerito al cliente la negoziazione di uno strumento inadeguato rispetto alla profilatura e agli obiettivi dell’investitore. Non depone in senso contrario l’adempimento dell’intermediario ai generici obblighi di informativa precontrattuale assolti mediante consegna di documenti prospettivi e generale materiale conoscitivo quando non compensata dalla trasmissione di un’adeguata ed effettiva informazione al cliente delle note intrinseche del prodotto finanziario e della componente specifica di rischio, segno di grave inadempimento contrattuale, costituente fattore di disorientamento dell’investitore.
L’inadempimento di non scarsa importanza agli obblighi informativi imposti dalla legge e dai regolamenti Consob determina l’obbligo a carico dell’intermediario di restituire la somma pari a tutti i differenziali negativi pagati dalla società investitrice in esecuzione della operazione IRS, maggiorati degli interessi legali a decorrere dall’atto di costituzione in mora e degli interessi moratori ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla litispendenza sino al saldo. (Marco Dalla Zanna) (riproduzione riservata)
Segnalazione e massime a cura dell’avv. Marco Dalla Zanna
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