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Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 17/06/2026 Scarica PDF
L’accettazione tacita dell’eredità devoluta al fallito. Nota a Cassazione, Sez. I civile, 30 maggio 2026, n. 16972
Antonio Lenzi, Avvocato in AvellinoSommario: 1. La questione – 2. La devoluzione ereditaria in favore del fallito - 3. L’accettazione del curatore – 4. Il rimedio dell’annullabilità – 5. Il tramonto dell’eredità beneficiata – 6. Considerazioni conclusive
1. La questione
L’ordinanza emessa dalla Corte Suprema di Cassazione Prima Sezione Civile il 30.05.2026 (cfr. Il Caso.it, Sez. Linee Guida 3.06.2026) pone l’attenzione sulle conseguenze giuridiche della accettazione dell’eredità devoluta al fallito, se effettuata dal curatore fallimentare senza la preventiva autorizzazione. Le considerazioni cui perviene la Corte involgono due aspetti principali: l’uno, quello della mera annullabilità dell’atto in luogo della ipotizzata nullità, con tutte le conseguenze che essa ne trae sotto il profilo processuale rispetto alla fattispecie devoluta alla sua cognizione; l’altro, quello della deducibilità del vizio all’interno del procedimento in cui l’atto si inserisce.
2. La devoluzione ereditaria in favore del fallito
La questione decisa dalla Cassazione, a ben vedere, trascende il tema della invalidità assoluta o relativa della accettazione priva di autorizzazione, investendo, più diffusamente, la legittimità dell’atto ascritto al curatore fallimentare sotto un triplice ordine di questioni: a) la mancanza di una preventiva autorizzazione; b) la ammissibilità di una accettazione tacita; c) le conseguenze, per il fallimento, di una accettazione pura e semplice.
L’indagine, pertanto, si prospetta più complessa ed induce ad una riflessione più articolata.
In primo luogo, posto che l’art. 459 c.c. stabilisce che l’eredità si acquista solo con l’accettazione, va dato rilievo alla regola per cui, anche nel caso di devoluzione ereditaria a vantaggio di un chiamato che sia gravato da sentenza di fallimento, l’acquisto alla massa patrimoniale del fallimento dei beni e diritti che compongono l’asse ereditario si realizza solo ed esclusivamente previa accettazione da parte del curatore. Non essendo ipotizzabile alcuna forma di automatismo nell’acquisto dell’eredità da parte del fallito, si rende necessaria una manifestazione negoziale del curatore che produca l’effetto acquisitivo, tant’è che l’art. 35 l.f include espressamente tra gli atti del curatore che vanno autorizzati dal comitato dei creditori (nella originaria formulazione dal G.D.) anche "l'accettazione di eredità e donazioni". Lo stesso art. 35 l.f. terzo comma stabilisce che “se gli atti suddetti sono di valore superiore a cinquantamila euro e in ogni caso per le transazioni, il curatore ne informa previamente il giudice delegato, salvo che gli stessi siano già stati autorizzati dal medesimo ai sensi dell'articolo 104 ter comma ottavo”. L’autorizzazione non è pertanto necessaria nel caso in cui l’accettazione dell’eredità fosse stata già prospettata dal curatore nel programma di liquidazione approvato dal Giudice Delegato.
3. L’accettazione del curatore
L’accettazione dell’eredità soggiace ad un doppio filtro proprio in virtù delle conseguenze patrimoniali che essa comporta e della esigenza di una preventiva valutazione della sua convenienza per il ceto creditorio del fallito.
Secondo la Suprema Corte “l’accettazione dell'eredità devoluta al fallito da parte del curatore del fallimento può essere anche tacita con il compimento di atti che presuppongano necessariamente la volontà di accettazione e che il curatore stesso non avrebbe avuto il diritto di fare se non nella qualità di essere autorizzato ad accettare l'eredita in luogo del fallito.”
Il punto assume una rilevanza cruciale, dal momento che, una volta ammessa l’accettazione tacita, si deve riconoscere che il curatore possa prescindere dall’art. 35 l.f. e determinare, da sé, l’apprensione alla massa fallimentare dei beni e dei diritti ereditari devoluti al fallito attraverso un atto concludente da cui traspaia la volontà di accettare.
Al riguardo si impone una riflessione che tenga conto della diversa natura ascritta alla accettazione tacita rispetto a quella espressa. Orbene, mentre per quel che riguarda l’accettazione espressa non è in discussione la natura negoziale dell’atto, rispetto alla accettazione tacita prevale invece la tesi (autorevolmente riprodotta in dottrina da G. Capozzi, Successioni e Donazioni, Milano 1989 Tomo 1) della natura non negoziale in quanto si tratterebbe di “un semplice atto cui la legge attribuisce l’effetto dell’acquisto dell’eredità senza che abbia rilievo la concreata volontà di accettare da parte del chiamato “. Se così è, mentre nell’accettazione espressa l’autorizzazione richiesta dovrebbe involgere specificatamente l’atto acquisitivo del curatore, nella accettazione tacita l’autorizzazione inerisce all’atto in sé, ed è la legge a fa derivare da esso l’effetto acquisitivo, la qual cosa non è priva di conseguenze nella misura in cui l’atto riconducibile all’elencazione contenuta nell’art. 35 l.f. potrebbe essere stato autorizzato pur senza che siano state evidenziate dal curatore le implicazioni sotto il profilo dell’art. 476 c.c.. Si pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui il curatore sia stato autorizzato a concludere una transazione su di un credito di matrice ereditaria, ma non già ad acquisire tutta la eredità al fallimento, la qual cosa renderebbe comunque irreversibile la confusione patrimoniale che ne deriva, dal momento che l’atto autorizzato resterebbe in piedi sia rispetto agli effetti diretti suoi propri, sia rispetto all’acquisto dell’eredità. Né d’altro canto potrebbe mai aversi un disgiungimento dei risultati nel senso di ammettere l’efficacia tipica dell’atto negoziale e negare il valore di accettazione ereditaria dal momento che, come affermato dalla migliore dottrina (Giuseppe Grosso e Alberto Burdese, Le successioni – parte generale, Torino 1977) la c.d. protestatio contra factum non avrebbe alcuna rilevanza.
4. Il rimedio dell’annullabilità
La Corte ha sentenziato che "la mancanza dell'autorizzazione del giudice delegato o del tribunale, prevista dalla L. Fall., art. 35, ad integrazione dei poteri spettanti al curatore nello svolgimento di attività negoziale, importa, non già la nullità dei negozi posti in essere, ma l'annullabilità dei medesimi, che, essendo il citato art. 35, dettato nell'interesse dell'amministrazione fallimentare, può essere fatta valere, ai sensi dell'art. 1441 c.c. , unicamente da quest'ultima" (Cass., n. 5334 del 1981, n. 8669 del 1995, n. 3563 del 1971). A ben vedere il fulcro della questione sollevato dalla Corte è incentrato sulla invalidità della accettazione tacita come mera conseguenza della mancata autorizzazione e le conclusioni che essa ne trae sono perfettamente in linea con le previsioni dell’art. 35 della legge fallimentare. Il punto di osservazione prescelto è quello della integrazione dei poteri del curatore rispetto al compimento di un atto che produce conseguenze patrimoniali considerevoli per i creditori del fallito. In base ad un’accezione ampia della figura giuridica si potrebbe dire che la Corte guardi alla accettazione alla stregua di un atto di straordinaria amministrazione e ne valuti le conseguenze, per il fallimento, nel caso in cui il curatore prescinda dalla autorizzazione necessaria, tanto ad integrare i suoi poteri, quanto a permettere agli organi della procedura di valutarne la convenienza per i creditori.
La Corte concentra su questo punto il proprio dictum assimilando l’atto del curatore compiuto senza autorizzazione a quelli posti in essere dal tutore del minore e /o dell’incapace e/o dal curatore dell’inabilitato e/o del minore emancipato, per i quali è prevista l’annullabilità dall’art. 377 c.c.
Le conseguenze dell’annullabilità, in luogo della nullità, sono facilmente evincibili, sul piano processuale e sostanziale, ma la rilevanza più significativa è data dalla possibilità che, in questo modo, si attribuisce allo stesso curatore, oltre che ai creditori fallimentari, di esercitare una valutazione ex post dell’impatto di una accettazione siffatta e di attivarsi per la caducazione nei casi di sua accertata infruttuosità per la massa fallimentare.
L’annullabilità assurgerebbe in questo modo a strumento postumo di valutazione delle sopravvenienze con la possibilità per lo stesso curatore di fare cessare gli effetti della accettazione sui generis da lui stesso compiuta, fatte salve le situazioni giuridiche medio tempore già consolidatesi.
5. Il tramonto dell’accettazione beneficiata
Indubbiamente le riflessioni che precedono conducono ad un ridimensionamento dell’istituto dell’accettazione beneficiata.
Invero, a ben guardare, l’esigenza dell’accettazione con beneficio d’inventario da parte del curatore fallimentare che voglia conseguire un’eredità per conto del fallito non è scolpita in alcuna norma, ma muove dagli artt. 471 e 472 c.c., norme che stabiliscono l’indispensabilità della accettazione con beneficio di inventario per gli incapaci. L’assimilazione, sotto il profilo patrimoniale, del fallito all’incapace ha fatto sì che si sia ritenuto di applicare in via analogica la detta previsione, cautelando il patrimonio del fallito mediante lo schermo protettivo del beneficio d’inventario.
La strada percorsa dalla Corte, a ben vedere, apre il campo ad una soluzione del tutto innovativa in quanto essa, ammettendo la possibilità di un’autorizzazione tacita, sceglie di percorrere una strada che prescinde dal beneficio di inventario. Per lunghi tratti si è ritenuto che il curatore fallimentare potesse accettare l'eredità devoluta al fallito solamente con il rimedio del beneficio di inventario, per le seguenti principali necessità: tenere separato il patrimonio ereditario da quello fallimentare; garantire la permanenza delle ragioni del fallito nei confronti del defunto; evitare ai creditori ereditari di soddisfarsi ultra vires sul patrimonio del fallito; garantire la preferenza dei creditori ereditari e dei legatari sul patrimonio ereditario. Ciò non toglie, però, che l’accettazione beneficiata non debba costituire un feticcio cui inchiodare il curatore rispetto alle scelte che è chiamato a compiere nell’interesse della massa e, pertanto, in tutti i casi in cui sia evidente che l’eredità relitta non sia gravata da debiti o che semmai i crediti vantati nei confronti del de cuius siano prescritti, nulla osta ad una accettazione da parte del curatore pura e semplice, tacita o espressa che sia. D’altro canto la accettazione beneficiata potrebbe, in certi casi, sovrapporsi alla liquidazione concorsuale dei debiti del fallito rispetto alle modalità (Liquidazione individuale- Liquidazione individuale – Rilascio dei beni ai creditori) che essa contempla per il pagamento dei debiti ereditari, ingenerando ritardi e incagli di vario ordine nel soddisfacimento dei crediti. Si consideri, a tal riguardo, che il curatore fallimentare, accettando con beneficio di inventario, si consegnerebbe ad una serie di oneri, la cui inosservanza determinerebbe la decadenza dal beneficio con tutte le conseguenze del caso sul piano delle responsabilità. A meno che, volendo portare alle estreme conseguenze la assimilazione del fallito alla figura dell’incapace, non si ritenga applicabile anche al primo la inammissibilità della decadenza prevista dall’art. 489 c.c. per minori, interdetti ed inabilitati, per i quali la decadenza opera solo alla cessazione della causa di incapacità.
6. In conclusione
L’accettazione dell’eredità, che compete al curatore fallimentare in luogo del fallito, può essere espressa o tacita e quindi, nel secondo caso, può prescindere dal beneficio di inventario.
La omessa autorizzazione dell’atto che presuppone la volontà di accettare da parte del curatore non è preclusiva dell’effetto acquisitivo dei beni e dei diritti devoluti al fallito iure successionis.
La mancata autorizzazione al compimento dell’atto da cui deriva l’accettazione tacita, al pari di ogni altro atto che richiede la integrazione dei poteri, è annullabile.
La mancanza del beneficio di inventario non è motivo di nullità in quanto non esiste una norma imperativa che lo prescrive e la confusione patrimoniale potrebbe, in concreto, non essere lesiva degli interessi dei creditori del fallito.
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