Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34752 - pubb. 23/05/2026

Azione di regolamento dei confini, fallimento di uno dei convenuti e litisconsorzio necessario

Cassazione civile, sez. II, 26 Febbraio 2026, n. 4367. Pres. Orilia. Est. Grasso.


FALLIMENTO - Azione di regolamento dei confini - Litisconsorti necessari - Individuazione - Fallimento di uno dei convenuti - Conseguenze - Limitazione della domanda al solo accertamento - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie



Nel giudizio in cui venga esercitata azione di regolamento di confini nei confronti del proprietario, o di uno dei comproprietari, di un fondo sono litisconsorti necessari tutti coloro che vantino diritti reali sul fondo stesso o sulle opere su di esso insistenti, stante l'inscindibilità delle relative posizioni, e la necessità di evitare giudicati contrastati, con la conseguenza che, in caso di fallimento di uno dei convenuti (proprietario o titolare del diritto reale parziario), l'azione subisce la vis attractiva fallimentare, ripercuotendosi i suoi effetti eventualmente sfavorevoli sul patrimonio dominicale del fallito e dunque sul valore dell'attivo, anche ove la domanda venga limitata al solo accertamento del confine. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che, in ipotesi di titolarità del bene in capo ad una società fallita e del diritto di superficie in titolarità di una società in bonis, aveva dichiarato improponibile la domanda di regolamento di confini proposta in un ordinario giudizio di cognizione, sebbene, in secondo grado, non fosse stata reiterata la domanda di condanna alla restituzione e alla rimessione in pristino, nei confronti del fallimento). (massima ufficiale)




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