Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34751 - pubb. 23/05/2026
Importante sentenza della Cassazione sulla partecipazione alla mediazione obbligatoria
Cassazione civile, sez. III, 15 Aprile 2026, n. 9608. Pres. Rubino. Est. Gianniti.
Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità – Esperimento – Partecipazione – Modalità – Assenza di entrambe le parti
Il principio di diritto enunciato dalla Corte:
"In tema di mediazione obbligatoria o demandata dal giudice ai sensi del d.lgs. n. 28 del 2010, la condizione di procedibilità della domanda giudiziale è collegata all’effettivo esperimento del procedimento, e non al mero avvio formale dello stesso. Tale condizione si considera soddisfatta quando, al primo incontro dinanzi al mediatore, almeno la parte ritualmente onerata dell’attivazione del procedimento compaia personalmente ovvero tramite un rappresentante munito di adeguati poteri sostanziali, potendo, all’esito di detto incontro, anche manifestare legittimamente la propria indisponibilità a procedere oltre, senza che sia necessario lo svolgimento della mediazione in senso sostanziale o negoziale. Ne consegue che la mancata partecipazione senza giustificato motivo di una delle parti regolarmente convocate non determina, di per sé, l’improcedibilità della domanda giudiziale, quando il procedimento si sia comunque svolto con la comparizione dell’altra parte; tale condotta rileva esclusivamente ai fini sanzionatori e probatori, ai sensi dell’art. 8, comma 4-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010. Diversamente, ove nessuna delle parti compaia al primo incontro, né personalmente né tramite un rappresentante sostanziale, difetta l’esperimento del procedimento e la condizione di procedibilità non può dirsi avverata." (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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