Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34740 - pubb. 21/05/2026

Sostanziale identità dei prodotti e imitazione servile

Tribunale Bologna, 15 Aprile 2026. Pres. Guernelli. Est. Di Stefano.


Proprietà industriale – Marchi simili o affini – Patto di non concorrenza – Concorrenza sleale – Inadempimento – Imitazione servile – Identità dei prodotti – Commercializzazione – Produzione



Ricorre la comunanza della clientela allorquando le parti si riferiscono al medesimo ambito di consumatori. L’effettiva coincidenza dei capi di abbigliamento contestati e l’esistenza di elementi distintivi e individualizzanti costituiscono la fattispecie di imitazione servile.


Nelle ipotesi di inadempimento e concorrenza sleale, diventano significativi la perdita patita dall’attore e l’illegittimo beneficio, di natura economica, ottenuto dal convenuto a causa della distribuzione dei capi di abbigliamento in contestazione.


[Nel caso di specie, una società aveva prodotto e commercializzato modelli di abbigliamento, contravvenendo, da un lato, ai vincoli pattizi, e, dall’altro, danneggiando il competitor con atti sleali, ex art. 2598 c.c. Tra l’altro il giudicante ha deciso per l’inibitoria, nei confronti della convenuta società, art. 2599 c.c., consistita nella non prosecuzione e ripetizione delle condotte contestate e, di conseguenza, nell’interruzione diretta della produzione, vendita, offerte e diffusione dei capi nel comparto dell’abbigliamento.] (Nicola D’Agnese) (riproduzione riservata)



Segnalazione del Prof. Avv. Gianluigi Passarelli


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