Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34601 - pubb. 14/04/2026
Concordato Minore: condanna penale e inammissibilità ex art. 77 CCII
Tribunale Rovereto, 27 Novembre 2025. Est. Cuccaro.
Concordato minore - Condizioni di inammissibilità ex art. 77 CCII - Atto in frode - Distrazione fondi sociali - Condanna penale per bancarotta fraudolenta - Inammissibilità - Sussistenza
Nel concordato minore, ai fini della sua ammissibilità, la mera trasparenza adottata dal debitore (nella specie, amministratore di società fallita) nella comunicazione della sentenza irrevocabile di condanna per bancarotta fraudolenta riportata dal ricorrente – sentenza di cui peraltro si avrebbe avuto comunque conoscenza come conseguenza della diligente attività del Gestore in seno al procedimento – non è sufficiente a sanare l’intervenuto compimento di atti in frode ai creditori, quale condotta non solo civilmente, ma anche penalmente rilevante che è proprio alla base della citata condanna, essendo detta condanna del tutto incompatibile con la ritenuta assenza nel caso di specie di atti di frode ai creditori. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)
[Fattispecie in cui la condanna penale risultava intervenuta per distrazione di somme dal patrimonio sociale, in un contesto, peraltro, in cui i creditori sociali, in forza dei rapporti fideiussori, risultavano attualmente creditori personali del ricorrente]
Segnalazione dell’avv. Natale Callipari del foro di Rovereto
Massima a cura dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini
mancini@studiomanciniassociati.it
Massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->
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