Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34520 - pubb. 27/03/2026
Start up innovative, COMI e verifica dei requisiti per la fallibilità
Appello Torino, 24 Febbraio 2026. Pres., est. Ratti.
COMI – Nozione – Centro direzionale dell’impresa
Start up innovative – Termine quinquennale ex art. 31, comma 4 del d.l. 179/2012
Start up innovative – Requisiti fallibilità – Verifica in sede giudiziale
Start up innovative – Esenzione dalle procedure concorsuali – Irrilevanza cancellazione
Il c.d. “COMI” di cui all’art. 2, lett. m) CCII non designa il luogo in cui la società effettivamente svolge le proprie attività produttive e finanziarie, bensì quello in cui è presente il centro direzionale dell'attività dell'impresa, segnatamente, ove operano i suoi dirigenti, viene tenuta la sua contabilità e normalmente si riuniscono in assemblea i suoi soci e che può dunque identificarsi come il centro dell'attività direttiva, amministrativa ed organizzativa dell'impresa.
L’accertamento dell’avvenuta decorrenza del termine quinquennale previsto dall’art. 31, comma 4 del d.l. 179/2012 non deve essere effettuato con riferimento alla data di presentazione dell’istanza di liquidazione giudiziale, ma al momento della pronuncia della relativa sentenza, in quanto la valutazione dei requisiti soggettivi e oggettivi in capo alla società fallenda non può essere retrocessa alla fase di introduzione del procedimento, essendo il Tribunale fallimentare chiamato alla disamina della situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
L’iscrizione delle start-up nella sezione speciale del registro delle imprese (e l’adempimento delle relative formalità pubblicitarie), non avendo valenza costitutiva, rappresentano una condizione necessaria, ma non sufficiente a garantire l’applicazione della disciplina agevolata e, segnatamente, l’esonero dalla dichiarazione di fallimento, dovendo essere sempre assicurato e verificato, nella sede giudiziale specificamente preposta, l’effettivo e concreto possesso dei requisiti prescritti, al di là della loro formale attestazione e di un loro riscontro meramente cartolare.
L’esenzione delle start up innovative dalle procedure concorsuali diverse da quelle previste in tema di sovraindebitamento, prevista dall'art. 31 del d.l. n. 179 del 2012, convertito con modifiche dalla l. n. 221 del 2012, si verifica in modo automatico, al momento del decorso dei termini stabiliti nell'art. 25, commi 2 e 3 del medesimo decreto, senza che rilevino né il termine di sessanta giorni previsto per l'adempimento delle formalità amministrative di cancellazione dalla sezione speciale del registro imprese, né la data in cui detta cancellazione sia in concreto disposta, risultando evidente che un aspetto così importante, incidente sullo status delle imprese, non può essere collegato alle contingenze di più o meno solerti adempimenti amministrativi. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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