Bancario
Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 20/03/2026 Scarica PDF
Responsabilità per concessione abusiva di credito: l’indirizzo del tribunale di Milano
Simona Dinetta e Riccardo Cammarata, Avvocati del Foro di Milano e membri della Commissione diritto bancario e terzo settore dell’Ordine degli Avvocati di MilanoSommario: 1. Introduzione. 2. La concessione abusiva di credito. Le responsabilità degli attori coinvolti. 3. Il decreto del Tribunale di Milano n. 437 del 20 gennaio 2026
1. Introduzione
Il presente contributo si pone in ideale continuità con il dibattito avviato in occasione del convegno tenutosi il 24 febbraio 2026, dal titolo “Crisi d’impresa e concessione abusiva di credito. Le questioni ancora aperte”, organizzato dalla Commissione Diritto Bancario e Terzo Settore dell’Ordine degli Avvocati di Milano.
Una delle questioni centrali trattate nel corso del convegno, che rappresenta, ancora oggi, una questione alquanto controversa in giurisprudenza, riguarda i riflessi della concessione abusiva di credito sul contratto di finanziamento stipulato tra la banca finanziatrice e l’impresa in crisi.
Negli ultimi anni, infatti, una parte della giurisprudenza di merito ha introdotto la tesi della nullità del contratto di finanziamento abusivo per violazione di norme imperative o per violazione dell’ordine pubblico e/o del buon costume finanziario[2].
Ebbene, tale orientamento risulta in contrasto con le ultime pronunce del Tribunale di Milano, che continuano a sposare l’impostazione offerta dalla Corte di Cassazione[3].
Tra queste ultime, risulta certamente degna di nota, come vedremo, la decisione del Tribunale di Milano, adottata in data 20 gennaio 2026, nell’ambito di un giudizio di opposizione allo stato passivo[4].
2. La concessione abusiva di credito. Le responsabilità degli attori coinvolti
Secondo l’insegnamento della Corte di Cassazione, l'erogazione del credito è qualificabile come abusiva qualora venga effettuata, con dolo o colpa, ad un'impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in assenza di concrete prospettive di superamento della crisi[5].
Quando parliamo di concessione abusiva di credito si possono configurare responsabilità diverse, anche perché diversi sono gli attori coinvolti. In primo luogo, la concessione abusiva di credito presuppone la condotta del ricorso abusivo al credito da parte dell’organo gestorio dell’impresa[6].
Il ricorso abusivo al credito, che può avere, nei casi più gravi, anche una rilevanza penale, si configura quando l’amministratore o gli amministratori della società continuano l'attività d'impresa finanziandola con nuovo debito, nonostante l'assenza di prospettive di ripresa, in violazione degli obblighi di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.
La scelta di proseguire l'attività in stato di dissesto costituisce una violazione dei doveri gestori, che aggrava il passivo e pregiudica le ragioni dei creditori.
Tale condotta dell’organo gestorio, evidentemente, produce dei danni anche verso la stessa società. Da quanto punto di vista, si può parlare di una responsabilità degli amministratori tanto verso la società (cfr. artt. 2392 e 2393 codice civile), quanto verso i creditori sociali (cfr. art. 2394 codice civile).
In tale contesto, si inserisce la responsabilità concorrente della banca (nella gran parte dei casi si tratta di una banca, ma lo stesso discorso vale per tutti gli intermediari finanziari), che si può configurare come responsabilità solidale ex art. 2055 codice civile[7].
Qualora l’imprenditore, che presenta una domanda di finanziamento, versi in una situazione di crisi, il principio di sana e prudente gestione richiede all’istituto di credito di accertare le concrete prospettive di superamento della situazione di difficoltà[8].
Se non vi sono queste prospettive, la banca ha il dovere di negare il finanziamento[9].
Tra l’altro, la valutazione del rischio, da parte dell’istituto finanziatore, non riguarda soltanto la fase dell’istruttoria, ma anche la fase dell’erogazione, così come quella del monitoraggio, anche perché la banca è tenuta ad intervenire in qualsiasi momento, soprattutto in caso di anomalia[10].
In aggiunta a quanto sopra, l’eventuale presenza di una garanzia statale, collegata al finanziamento, come quella del Mediocredito Centrale (ipotesi molto frequente nella prassi), dovrebbe comportare per la banca un’istruttoria più accurata.
L’eventuale violazione del dovere di accertamento del merito creditizio determina, per l’ente finanziatore, una responsabilità di natura risarcitoria.
La Corte di Cassazione lo ha ribadito più volte, anche di recente. In particolare, parlando degli atti negoziali pregiudizievoli nei confronti dei terzi, come, appunto, l’abusiva erogazione del credito, la Suprema Corte ha precisato che non si tratta di atti illeciti né nulli, ferma restando la tutela risarcitoria nei casi di colpevole concorso dell'ente mutuante nel dissesto del cliente finanziato[11].
3. Il decreto del Tribunale di Milano n. 437 del 20 gennaio 2026
Una recente decisione del Tribunale di Milano, pubblicata il 20 gennaio scorso, si sofferma sul concetto di valutazione del merito creditizio da parte della banca e definisce chiaramente i profili di validità dei contratti di finanziamento erogati dall’istituto di credito, anche in presenza di garanzia statale, in favore di una impresa, successivamente posta in Liquidazione Giudiziale.
La decisione in commento affronta un tema dibattuto e di crescente rilevanza in materia di concessione del credito e di valutazione della sussistenza dei presupposti per accordare finanziamenti all’impresa.
In particolare, il caso trae origine dall’opposizione allo stato passivo promossa da una SPV, in qualità di cessionaria a seguito di una operazione di cartolarizzazione, avverso il diniego all’ammissione al passivo del credito derivante da finanziamenti al tempo concessi all’impresa posta poi in Liquidazione Giudiziale; finanziamenti ritenuti dal Giudice Delegato “illecitamente concessi, poiché hanno permesso, quale conseguenza, la prosecuzione dell’attività d’impresa della società già in stato di decozione, con conseguente aggravamento del dissesto ed anche in mancanza di qualsivoglia documentazione attestante la valutazione del merito creditizio, avendo la curatrice collocato la perdita del capitale sociale almeno dal 2019”.
La Procedura nella memoria di costituzione ha, infatti, eccepito la nullità dei contratti di credito per illiceità della causa, derivante da contrarietà a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume finanziario per avere la Banca concesso finanziamenti ad una impresa già in stato di difficoltà economico-finanziaria.
Per contro, la SPV ha precisato che al tempo dell’erogazione dei finanziamenti i documenti di bilancio dell’impresa non presentavano una situazione di decozione, ma unicamente una temporanea crisi della società con evidenti profili di continuità aziendale.
Il Tribunale di Milano muovendo dai principi statuiti dalla Corte di Cassazione con la sentenza a Sezioni Unite n. 33719/2022 (in tema di mutuo fondiario) ha chiaramente enunciato che le eventuali patologie emerse nel processo di valutazione del merito creditizio, cui la banca è certamente tenuta tanto più in presenza di una garanzia statale quale quella, nel caso in esame, del Mediocredito Centrale, non possono incidere sulla validità del contratto di finanziamento, ad eccezione di specifiche ipotesi previste dalla legge.[12]
Il Collegio, inoltre, sempre con richiamo alle Sezioni Unite ha precisato che non è possibile neanche configurare una nullità virtuale, e quindi nel silenzio del legislatore, per la violazione delle norme imperative poste a tutela dell’ordine pubblico economico, data l’estraneità a questa categoria delle regole di condotta nella fase precontrattuale ed esecutiva del contratto, così come nella fase di stipulazione del contratto.
Risulta, pertanto, dirimente la distinzione tra norme di validità, prescrittive del contenuto specifico ed essenziale del contratto, e norme di condotta, ricordando come solo la violazione delle prime possa comportare nullità del contratto medesimo.
Il Tribunale di Milano si sofferma, inoltre, sull’importanza della tutela della stabilità dei traffici giuridici, il concetto, evidenziato anche dalle S.U., sottolinea la necessità di non eccedere nell’estensione del perimetro delle nullità contrattuali, al fine di evitare incertezze e instabilità ab origine ed ex post dei contratti e dei mercati finanziari, come ad esempio quelli della cessione di credit non performing.
La pronuncia in commento conferma quindi un orientamento ormai consolidato, anche alla luce dell’indirizzo prevalente della Corte di Cassazione, che esclude la nullità del contratto di finanziamento in presenza di eventuali patologie emerse nel processo di valutazione del merito creditizio.
[1] Avvocati del Foro di Milano e membri della Commissione diritto bancario e terzo settore dell’Ordine degli Avvocati di Milano.
[2] Cfr. ad esempio Tribunale di Asti, 8 gennaio 2024; Tribunale di Ferrara, 3 maggio 2024; Tribunale di Piacenza, 8 gennaio 2025; Tribunale di Lecce, 29 gennaio 2026, in www.ilcaso.it.
[3] Cfr. Tribunale di Milano, 17 giugno 2025 n. 4937.
[4] Cfr. Tribunale di Milano, decreto 20 gennaio 2026 n. 437
[5] Per un approfondimento v. R. Cammarata, “Crisi d’impresa e concessione abusiva di credito”, 7 dicembre 2025, in www.ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it.
[6] Secondo autorevole dottrina non vi può essere concessione abusiva di credito senza un preventivo ricorso abusivo al credito. In questi termini S. Bonfatti, “Finanziamenti con garanzie pubbliche: dalla concessione abusiva al danno erariale”, in www.dirittobancario.it.
[7] Ai sensi della norma citata «se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno».
[8] Il principio in questione trova fondamento nell’art. 5 del Testo Unico Bancario (Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385), in base al quale «le autorità creditizie esercitano i poteri di vigilanza a esse attribuiti dal presente decreto legislativo, avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati».
[9] Più precisamente, nel procedimento di concessione del credito, la banca è obbligata ad accertare la meritevolezza del cliente, attraverso un’istruttoria approfondita, che non si deve soffermare sulla consistenza patrimoniale del soggetto da finanziare, dovendosi estendere alla sostenibilità e alla coerenza del piano economico posto alla base della domanda di finanziamento.
[10] Il dovere di accertamento del merito creditizio, di cui si discute, si può ricavare da un complesso sistema di norme, tanto di matrice nazionale, quanto di matrice comunitaria. Tale sistema normativo ci consente di definire nel dettaglio anche il processo di valutazione del merito creditizio. Un riferimento certamente importante, a livello internazionale, è costituito dalle Linee Guida EBA del 29-5-2020 (Orientamenti in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti), applicabili a decorrere dal 30 giugno 2021
[11] In questi termini v. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 5 marzo 2025 n. 5841, in www.ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it.
[12] Si vedano le disposizioni del D. Lgs. n. 385/93 (Testo Unico Bancario) in materia di erogazione del credito ai consumatori.
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