Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34517 - pubb. 27/03/2026
Cassazione: il concordato minore non prevede la regola del concorso formale
Cassazione civile, sez. III, 22 Gennaio 2026, n. 1483. Pres. Frasca. Est. Rossi.
Concordato Minore – Fase della verifica dello stato passivo – Insussistenza – Accertamento dei crediti secondo le azioni giudiziarie ordinarie – Ammissibilità
Nel concordato minore, diversamente dalla liquidazione giudiziale (art. 151, co.2, CCII), non sussiste alcuna regola che imponga il concorso formale, per cui ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato nell’àmbito della procedura concorsuale e con le modalità ivi contemplate.
Non vigendo un obbligo del genere, i crediti, pur inseriti in un piano di concordato minore omologato, ben possono essere oggetto di un accertamento giudiziale condotto nei confronti del debitore con le ordinarie azioni e nelle sedi ordinariamente competenti. (Massima non ufficiale) (Riproduzione riservata)
Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini
mancini@studiomanciniassociati.it
Massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->
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