Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34516 - pubb. 27/03/2026

Conto corrente bancario: nullità delle clausole, prescrizione dell’azione restitutoria e calcolo su saldi rettificati

Cassazione civile, sez. I, 03 Marzo 2026, n. 4807. Pres. Di Marzio. Est. D'Aquino.


Conto corrente bancario – Nullità delle clausole – Prescrizione dell’azione restitutoria – Saldi rettificati – Imprescrittibilità – Effetti sull’azione restitutoria



In tema di rapporto di conto corrente bancario, la prescrizione dell’azione restitutoria derivante dalla nullità delle clausole contrattuali deve essere valutata sulla base dei saldi rettificati, depurati degli addebiti illegittimi, e non sulla base dei saldi contabili risultanti dagli estratti conto della banca.


L’imprescrittibilità dell’azione di nullità delle clausole contrattuali comporta che l’azione di ripetizione di indebito o di accertamento del saldo debba essere determinata previa eliminazione degli addebiti illegittimi derivanti da tali clausole, ferma la prescrizione delle restituzioni. (1)



(1) Si afferma spesso, da alcuni anni, che, una volta chiesta la ripetizione di addebiti in conto corrente fondati su clausole nulle ed eccepita dalla banca la prescrizione, l’azione restitutoria ex art. 2033 c.c. (ovvero la domanda di accertamento del saldo effettivo del conto) debba essere effettuata sul saldo rettificato e non su quello contabile.


La spiegazione è la seguente. L’azione di ripetizione dell’indebito è soggetta a prescrizione, a differenza dell’azione di nullità, che è invece imprescrittibile. Tuttavia la ripetizione delle somme pagate in favore della banca — nei limiti del decennio, decorrente dalle singole operazioni se solutorie o dalla revoca degli affidamenti se ripristinatorie — è strettamente connessa all’accertamento della nullità delle clausole contrattuali.


Ne consegue che i saldi contabili risultanti dagli estratti conto devono essere previamente sottoposti all’accertamento, imprescrittibile, della nullità delle clausole che li hanno determinati. Una volta eliminati gli effetti di tali clausole, il rapporto deve essere ricostruito mediante il ricalcolo del conto e la determinazione del saldo rettificato.


Pertanto, nei limiti del periodo non coperto da prescrizione, la ripetizione delle somme indebitamente versate avviene sulla base del saldo rettificato, ossia del saldo depurato dalle poste e dagli addebiti illegittimi.




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