Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32837 - pubb. 20/03/2025

Insussistenza di errore essenziale e nesso causale in relazione alla ignoranza della provenienza straniera dell’obbligazione sottoscritta

Cassazione civile, sez. I, 02 Maggio 2024, n. 11801. Pres. Di Marzio. Est. Marulli.


Intermediazione finanziaria – Acquisto di obbligazioni Parmalat – Annullabilità – Insussistenza errore essenziale dell’investitore che ignori la provenienza straniera del titolo – Carenza del necessario “nesso causale” tra la scelta del cliente (rivelatasi dannosa) e l’ipotizzato vizio del consenso (frutto di una presunta carenza informativa)


Intermediazione finanziaria – Responsabilità contrattuale per inadempimento dell’intermediario finanziario – Onere della prova in capo all’intermediario dell’adempimento e della diligenza specificamente richiesta


Intermediazione finanziaria – Obblighi informativi – Segnalazione di inadeguatezza dell’operazione e assunzione del rischio da parte del cliente non “operatore qualificato”



Quando l’intermediario ha correttamente adempiuto agli obblighi informativi in relazione alla negoziazione di valori mobiliari (Bond Parmalat), se nella descrizione del titolo negoziato non vi è la specifica indicazione della società straniera emittente, ciò non costituisce violazione del dovere di informativa, trattandosi di una società che comunque appartiene al gruppo Parmalat e le sue obbligazioni sono in ogni caso garantite dalla capogruppo italiana.
La conoscenza della provenienza estera del titolo acquistato non avrebbe scoraggiato l’investitore, il quale, sebbene avvertito della rischiosità e dell’inadeguatezza dell’operazione, ha voluto dare corso all’operazione, reiterando l’acquisto anche a distanza di tempo. Va dunque negato che l’intermediario sia inadempiente agli obblighi di diligenza, informazione e correttezza.


Se la documentazione prodotta in giudizio dalla banca prova la diligenza ai sensi dell’art. 21 T.U.F. e l’assolvimento degli obblighi informativi ai sensi dell’art. 28 e dell’art. 29 del Regolamento CONSOB n. 11522/1998, ma soprattutto dimostra l’esperienza finanziaria dell’investitore, le sue pregresse attività di investimento altamente speculative e redditizie, risulta smentita la presunta violazione degli artt. 1218, 1337, 1338, 1374, 1375, 1175 cod. civ. L'investitore ha infatti l'onere di allegare l'inadempimento da parte dell’intermediario e di fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra il danno e l’inadempimento, mentre l’intermediario ha l’onere di provare l’avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, avuto riguardo al profilo soggettivo, di aver agito con la diligenza specificamente richiesta.


Gli obblighi informativi a cui è tenuto l’intermediario non possono prescindere dalle qualità personali dell’investitore. Se anche costui non si può definire “operatore qualificato”, ma comunque, per il suo pregresso, ha un profilo di rischio elevato, la banca deve in ogni caso fornirgli tutte le informazioni necessarie e deve segnalargli la rischiosità dell’investimento prescelto, evidenziandone l’inadeguatezza e la volatilità.
Se nonostante tutto, il cliente abbia voluto proseguire nella sua scelta e, anzi, l’abbia reiterata nel tempo, bisogna ritenere che abbia agito in modo consapevole e che sia stato adeguatamente informato dalla banca di tutti i rischi possibili. (Maurizio Leopoldo) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell’Avv. Ilaria Malagrida


Testo Integrale