Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32741 - pubb. 04/03/2025
La Cassazione sul compenso del difensore di fallimento: la liquidazione deve essere separata per ciascun procedimento
Cassazione civile, sez. I, 13 Gennaio 2025, n. 836. Pres. Pazzi. Est. Amatore.
Avvocato – Compenso – Liquidazione – Difensore di fallimento – Liquidazione separata per ciascun procedimento
“In tema di liquidazione degli onorari di avvocato, nel caso in cui il professionista assista la stessa parte in una pluralità di cause, che, pur se aventi ad oggetto identiche questioni di fatto e di diritto, non siano state riunite, la liquidazione degli onorari deve essere effettuata separatamente per ciascun procedimento, conformemente ai principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 31030/2019). L'art. 4, comma 2, D.M. 55/2014, così come l'art. 4, comma 2, D.M. 140/2012, va interpretato in senso restrittivo, ammettendo la liquidazione unitaria solo nel caso di effettiva riunione delle cause, con esclusione di una interpretazione estensiva che applichi la liquidazione unica anche in caso di giudizi separati.”
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La Cassazione ha confermato la decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in merito alla liquidazione dei compensi dell'avvocato difensore della procedura fallimentare, stabilendo che il compenso dovesse essere liquidato separatamente per ciascun giudizio, anziché in modo unitario.
La Corte ha ribadito che, nel caso in cui l'avvocato assista la stessa parte in una pluralità di cause che, pur aventi ad oggetto identiche questioni di fatto e di diritto, non siano state riunite, la liquidazione degli onorari deve avvenire separatamente per ogni singolo procedimento, in conformità ai principi stabiliti dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 31030/2019.
Nel respingere il ricorso del Fallimento, la Corte ha chiarito che i parametri di liquidazione stabiliti dal D.M. 140/2012 e dal D.M. 55/2014 devono essere interpretati alla luce di un principio sistematico che distingue tra cause effettivamente riunite e cause separate, anche quando trattano lo stesso oggetto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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