Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32712 - pubb. 26/02/2025
Privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c. spettante alla società cooperativa di professionisti
Cassazione civile, sez. I, 16 Dicembre 2024, n. 32737. Pres. Ferro. Est. Dongiacomo.
FALLIMENTO - CREDITORI PRIVILEGIATI - Credito per compenso professionale - Prestazione resa da società cooperativa di professionisti - Privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, c.c. - Spettanza - Condizioni
In tema di titoli di prelazione, il credito per compenso professionale spettante alla società cooperativa tra professionisti è assistito dal privilegio generale sui beni mobili del debitore ex art. 2751-bis, n. 2, c.c., in sede di ammissione al passivo del fallimento del cliente, purché sussista il requisito della personalità della prestazione sin dal suo inizio, poiché la formale instaurazione del rapporto professionale in capo alla società non è ostativa al riconoscimento del privilegio solo ove le circostanze del conferimento dell'incarico e la scelta del prestatore effettivo rivelino il tratto dell'intuitus personae, attraverso il previo coinvolgimento e l'individuazione del professionista da parte del commettente; lo svolgimento essenzialmente personale dell'incarico da parte del professionista; nonché l'inerenza del credito insinuato proprio alla prestazione per come richiesta e, dunque, la sostanziale e riconoscibile spettanza della relativa remunerazione a tale prestatore. (massima ufficiale)
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