Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32702 - pubb. 25/02/2025

Esdebitazione: condanna penale, riabilitazione e affidamento in prova ai servizi sociali

Cassazione civile, sez. I, 02 Febbraio 2025, n. 2461. Pres. Ferro. Est. Pazzi.


Esdebitazione – Condanna penale – Riabilitazione – Affidamento in prova ai servizi sociali



"L’art. 142, comma 1, n. 6, L.Fall., laddove consente l’esdebitazione in presenza di una condanna per reati connessi all’attività di impresa solo nel caso di intervenuta riabilitazione, deve essere interpretato in senso restrittivo, escludendo la possibilità di equiparare a tale istituto l’affidamento in prova ai servizi sociali, stante la diversità di ratio e presupposti dei due istituti."

 

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La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso proposto da un ex socio accomandatario di una società fallita, il quale aveva richiesto l’esdebitazione ai sensi dell’art. 142 L.Fall. Il Tribunale di Bolzano aveva respinto l’istanza, ritenendo che la condanna per omesso versamento delle ritenute assistenziali e previdenziali costituisse un ostacolo all’accesso al beneficio, in assenza di riabilitazione penale. La Corte d’Appello di Trento aveva confermato questa decisione.

 

Il ricorrente ha sostenuto che l’esito positivo dell’affidamento in prova ai servizi sociali fosse giuridicamente equiparabile alla riabilitazione penale ai fini dell’ammissione all’esdebitazione.

 

La Cassazione ha respinto il ricorso, chiarendo che l’art. 142 L.Fall. fa riferimento esclusivamente alla riabilitazione penale e che l’affidamento in prova, pur avendo effetti estintivi per altri istituti, non può essere considerato equipollente in materia fallimentare.

Principio di diritto

 

La Corte ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: “Il disposto dell'art. 142, comma 1, n. 6, L.Fall., laddove consente che l'esdebitazione operi, nonostante la condanna per i delitti di bancarotta fraudolenta, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio e altri compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, nel caso in cui sia intervenuta la riabilitazione, prevede un'espressa deroga con riferimento proprio all'istituto regolato dagli artt. 178 e s. cod. pen., che non può essere interpretata estensivamente, così da ricomprendere anche l'affidamento in prova ai servizi sociali di cui all'art. 47, comma 12, L. 354/1975, stante la diversità di ratio e presupposti dei due istituti.” (Franco Benassi) (riproduzione riservata)



Segnalazione del Dott. A. D.


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