Esecuzione Forzata
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32680 - pubb. 20/02/2025
Criterio di competenza ex art. 26-bis, comma 1, c.p.c. nell'espropriazione di crediti nei confronti di una pubblica amministrazione
Cassazione civile, sez. III, 26 Novembre 2024, n. 30434. Pres. De Stefano. Est. Rossi.
ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER TERRITORIO - CREDITI - Espropriazione di crediti nei confronti di una pubblica amministrazione - Criterio di competenza ex art. 26-bis, comma 1, c.p.c. - Presupposti - Eccezioni - Art. 1-bis della l. n. 720 del 1984, istitutiva del servizio di tesoreria unica - Esclusione
Nell'espropriazione di crediti presso terzi, il criterio di competenza per territorio sancito dall'art. 26-bis, comma 1, c.p.c. (ovvero il luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede) trova applicazione soltanto quando il debitore esecutato sia una pubblica amministrazione che si avvalga per legge del patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato, e sempre che la competenza non sia altrimenti individuata, sulla base di elementi di collegamento diversi, da una disposizione speciale (quale non può ritenersi, a questi fini, l'art. 1-bis della l. n. 720 del 1984, istitutiva del servizio di tesoreria unica). (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.). (massima ufficiale)
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