Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32284 - pubb. 27/11/2024

Applicazione estensiva dell’ordine di liberazione ex art. 2923 c.c.

Cassazione civile, sez. I, 06 Novembre 2024, n. 28509. Pres. Cristiano. Est. Pazzi.


Fallimento – Decreto di liberazione dell’immobile trasferito – Legittimità



La locazione "a canone vile" stipulata in data anteriore al pignoramento non è opponibile all'aggiudicatario ai sensi dell'art. 2923, comma 3, cod. civ., ed è inopponibile anche alla procedura, e ai creditori che ad essa danno impulso, in ragione dell’interesse pubblicistico al rituale sviluppo del processo esecutivo, ovvero per un motivo di ordine pubblico processuale, che impone l'anticipazione degli effetti favorevoli dell'aggiudicazione e del decreto di trasferimento, col peculiare regime di efficacia ultra partes di quest'ultimo.


Ne consegue che è pienamente legittima l'emanazione diretta, da parte del giudice dell'esecuzione, dell'ordine di liberazione - con la successiva attuazione da parte del custode, senza che sia necessario munirsi preventivamente di un titolo giudiziale conseguito in sede cognitiva - avvalendosi delle stesse inopponibilità previste per l'aggiudicatario, potendo i vari soggetti coinvolti o pregiudicati da tale provvedimento trovare tutela delle loro ragioni nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi (Cass. 9877/2022, Cass. 12473/2023).


Se la finalità dell’ordine di liberazione è quella di adottare un provvedimento sommario esecutivo semplificato funzionale agli scopi del processo di espropriazione forzata e, in particolare, all'esigenza pubblicistica di garantire la gara per la liquidazione del bene pignorato alle migliori condizioni possibili, notoriamente connesse, sul mercato dei potenziali acquirenti, allo stato di immediata, piena e incondizionata disponibilità dell'immobile (Cass. 9877/2022), non vi è motivo per ritenere che un simile strumento non possa essere adottato, ai medesimi fini, nell’ambito di un’esecuzione collettiva. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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