Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29214 - pubb. 25/05/2023

Il Tribunale di Firenze sulla cessione in blocco e la legittimazione del cessionario

Tribunale Firenze, 07 Marzo 2023. Est. Vitiello.


Cessione credito in blocco T.U.B. – Prova legittimazione ad agire – Omesso deposito contratto cessione – Difetto legittimazione cessionario – Sussistenza – Accolta opposizione a decreto ingiuntivo



È onere della parte opposta e che si afferma essere cessionaria del credito, provare l’esistenza dell’atto di cessione e più specificatamente l’inclusione del credito per cui si agisce nell’operazione di cartolarizzazione avvenuta ai sensi dell’articolo 58 comma 2 del Testo Unico Bancario e degli articoli 1 e 4 della Legge 130/1999”.
L’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non è sufficiente a dimostrare l’esistenza del contratto di cessione, il contenuto del suddetto o l’avvenuta efficacia traslativa ex articolo 1346 c.c..
In caso di assoluta genericità della ricognizione dei crediti oggetto di cessione nell’avviso di cessione dalla Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB, l’onere della prova della legittimazione va assolto con la produzione in giudizio del contratto di cessione corredato dai rispettivi elenchi dei crediti ceduti. (Raffaele Carbone) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell'avv. Raffaele Carbone del Foro di Santa Maria Capua Vetere


Cessione in blocco dei crediti, legittimazione del cessionario e onere della prova.
La rassegna di giurisprudenza sull'onere della prova a carico del cessionario dei crediti ceduti in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB (efficacia della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, individuazione dei crediti ceduti, produzione del contratto di cessione, importanza dei relativi allegati, individuazione dei crediti per categorie).


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