Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24684 - pubb. 24/12/2020
Esecuzione forzata: l’ordine di cancellazione dei vincoli va eseguito immediatamente
Cassazione Sez. Un. Civili, 14 Dicembre 2020, n. 28387. Pres. Camilla Di Iasi. Est. De Stefano.
Espropriazione e vendita forzata immobiliare - Decreto di trasferimento del bene - Ordine di cancellazione dei gravami - Contestuale estinzione dei vincoli - Cancellazione immediata indipendentemente dal decorso del termine di proponibilità delle opposizioni
Nel procedimento di espropriazione e vendita forzata immobiliare, il decreto di trasferimento del bene, recante l'ordine di cancellazione dei gravami sul medesimo (tra cui i pignoramenti e le ipoteche), determina il trasferimento del diritto oggetto della procedura espropriativa libero da quei pesi e quindi la contestuale estinzione dei medesimi vincoli, dei quali il Conservatore dei registri immobiliari (oggi Ufficio provinciale del territorio - Servizio di pubblicità immobiliare, istituito presso l'Agenzia delle Entrate) è tenuto ad eseguire la cancellazione immediatamente, in ogni caso indipendentemente dal decorso del termine di proponibilità delle opposizioni esecutive a norma dell'art. 617 cod. proc. civ.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Il Sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione aveva chiesto l'affermazione del seguente principio di diritto: Nel procedimento di espropriazione e vendita forzata immobiliare, il decreto di trasferimento del bene, recante l'ordine di cancellazione dei gravami (pignoramenti, ipoteche, privilegi, sequestri conservativi) determina, in forza dell'art. 2878, n. 7), cod. civ., l'estinzione dei medesimi vincoli, di cui il Conservatore dei registri immobiliari - Ufficio di pubblicità immobiliare è tenuto a eseguire la cancellazione, indipendentemente dal decorso dei termini per la proponibilità di opposizioni all'esecuzione a norma dell'art. 617 c.p.c. Vedi la requisitoria.
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