Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10427 - pubb. 19/05/2014
Prededuzione del credito del professionista nella consecuzione tra procedure
Cassazione civile, sez. I, 14 Marzo 2014, n. 6031. Est. Didone.
Concordato preventivo – Fallimento – Consecuzione – Crediti dei professionisti che hanno svolto attività professionale “in funzione” – Utilità – Strumentalità – Crediti sorti prima della procedura di Concordato.
L’art. 111, secondo comma, l. fall. interpretato alla luce del disposto dell’art. 67, lett. g) l. fall. consente di affermare che il credito sorto “in funzione” di una procedura concorsuale è senza dubbio anche quello sorto “per ottenere la prestazione di servizi strumentali all’accesso alle procedure concorsuali”, non rilevando la natura del credito stesso, per essere sorto in periodo anteriore al fallimento. (Michele Comastri) (riproduzione riservata)
L’accesso alla procedura di concordato preventivo garantisce di per sé un vantaggio per i creditori riferibile alla consecutio tra procedure, posto che, quantomeno, si otterrà l’effetto di cristallizzazione della massa (art. 55 l. fall.) e la retrodatazione del periodo sospetto ai fini dell’esperimento della azione revocatoria fallimentare. (Michele Comastri) (riproduzione riservata)
L’art. 182 quater implicitamente conferma che possono essere ritenuti prededucibili anche crediti sorti prima dell’apertura della procedura di concordato preventivo, atteso che l’espressione “in funzione”, richiamando il concetto di “servizi strumentali all’accesso alle procedure concorsuali, consente di intendere l’enunciato “strumentale a” come sinonimo di “funzionale”. (Michele Comastri) (riproduzione riservata)
La consecuzione tra procedure non è esclusa dalla circostanza che tra procedura “minore” e procedura principale sia intercorsa una soluzione di continuità, atteso che la continuità tra procedure non si risolve in un mero dato temporale, configurandosi, per converso, come fattispecie di consecuzione (più che di successione) tra le medesime. Il fallimento è, dunque, il logico corollario della condizione di dissesto che ha dato causa alla precedente procedura concorsuale. (Michele Comastri) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Michele Comastri
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