Persone e Misure di Protezione
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8644 - pubb. 13/03/2013
Art. 28 del Regolamento di esecuzione del T.U. Immigrazione ed esclusione di un diritto soggettivo del cittadino straniero ad ottenere un permesso di soggiorno per inespellibilità
Appello Brescia, 07 Novembre 2012. Est. Frangipane.
Straniero - Divieto di espulsione - Cittadino straniero irregolare convivente con parente italiano - Domanda di permesso di soggiorno per inespellibilità (art. 19 T.U. Immigrazione e art. 28 del Regolamento di esecuzione del T.U. Immigrazione) - Alternatività rispetto alla domanda di permesso di soggiorno per motivi di famiglia (artt. 29-30 T.U. Immigrazione) - Esclusione.
Straniero - Divieto di espulsione del cittadino straniero irregolare convivente con parente italiano (art. 19 T.U. Immigrazione e art. 28 del Regolamento di esecuzione del T.U. Immigrazione) - Norma di azione.
La norma regolamentare che prevede il rilascio di un permesso di soggiorno al cittadino straniero irregolare ma inespellibile perché convivente con parente italiano (art. 28 del Regolamento di esecuzione del T.U. Immigrazione) deve essere coordinata con le norme primarie che disciplinano il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia (art. 30 T.U. Immigrazione), previo accertamento dei requisiti reddituali e di idoneità alloggiativa ivi previsti. Conseguentemente la condizione di inespellibilità non conferisce titolo autonomo per chiedere un permesso di soggiorno ex art. 28 del Regolamento di esecuzione del T.U. Immigrazione (in alternativa a quello previsto dall'art. 30 T.U. Immigrazione), ma può solo essere eccepita al fine di inibire temporaneamente l'efficacia di un provvedimento di espulsione dal Territorio Nazionale. (Diego M. Miele) (riproduzione riservata)
Il combinato disposto dell'art. 28 del Regolamento di esecuzione del T.U. Immigrazione e dell'art. 19 T.U. Immigrazione non stabilisce un diritto soggettivo del cittadino straniero ad un permesso di soggiorno per inespellibilità, alternativo a quello per motivi di famiglia (art. 30 T.U. Immigrazione), bensì un limite di carattere eccezionale (e rispondente a ragioni umanitarie) al potere di espusione esercitato dall'Autorità. (Diego M. Miele) (riproduzione riservata)
Segnalazione Diego, M. Miele – Avvocato dello Stato
Il testo integrale
Testo Integrale