Diritto della Famiglia e dei Minori
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8579 - pubb. 25/02/2013
Conflitto genitoriale e nomina di un curatore speciale nell’interesse del minore
Tribunale Varese, 12 Febbraio 2013. Est. Buffone.
Conflitto genitoriale – Decisione assunta nell’interesse della minore – Coinvolgimento della minore ed apprezzamenti di tipo giuridico – Nomina di un curatore speciale alla minore – Ammissibilità – Sussiste.
Il giudice, nel suo prudente apprezzamento e previa adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, può sempre procedere alla nomina di un curatore speciale in favore del fanciullo, avvalendosi della disposizione dettata dall'art. 78 cod. proc. civ., che non ha carattere eccezionale, ma costituisce piuttosto un istituto che è espressione di un principio generale, destinato ad operare ogni qualvolta sia necessario nominare un rappresentante all'incapace. La nomina de qua prescinde da una istanza di parte posto che l’art. 9 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 20 marzo 2003, n. 77 stabilisce che, nei procedimenti riguardanti un minore, l'autorità giudiziaria ha il potere di designare un rappresentante speciale che lo rappresenti in tali procedimenti motu proprio. Nemmeno può dubitarsi circa l’opportunità di adottare scelte giudiziale meglio modellate sull’esigenza di tutela del minore (secondo il dizionario internazionale: cd. accomodamenti procedurali). Come noto, la Corte EDU ha proprio condannato l’Italia, nella gestione dei conflitti genitoriali aventi ad oggetto minori, per la natura delle misure adottate, giudicate “stereotipate ed automatiche” (Corte Eur. Dir. Uomo, sez. II, sentenza 29 gennaio 2013, Affaire Lombardo c/ Italia; Corte Eur. Dir. Uomo, sent. 2 novembre 2010, affaire P. c/ Italia). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Massimario, art. 78 c.p.c.
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