Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 339 - pubb. 01/07/2007

Consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario e pendenza della lite

Tribunale Mantova, 21 Giugno 2006. Est. Bernardi.


Giudizio civile - Novella - Procedimento instaurato - Nozione - Consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario - Insufficienza - Perfezionamento della notifica – Necessità.



Le norme introdotte con il d.l. 35/05 e successive modifiche si applicano, nei procedimenti introdotti con citazione, ai giudizi rispetto ai quali la notifica al convenuto si è perfezionata a partire dal 1-3-2006 e ciò anche se la consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario sia intervenuta in un momento anteriore. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


Il Giudice Istruttore,

sciogliendo la riserva di cui al verbale dell’udienza del 20-6-2006 così provvede:

rilevato che il presente procedimento è stato promosso con citazione notificata in data 3-3-2006 e che l’attore ha consegnato l’atto introduttivo all’Ufficiale Giudiziario per gli adempimenti di competenza il 28-2-2006;

osservato che alla prima udienza di comparizione le parti hanno chiesto la fissazione dell’udienza ex art. 183 c.p.c. con l’assegnazione dei termini di cui all’art. 180 c.p.c. nel presupposto che il giudizio sia disciplinato dalla normativa anteriore alla novella introdotta con il d.l. 35/05 e successive modifiche e ciò alla stregua della considerazione secondo cui il procedimento sarebbe iniziato con la consegna dell’atto da notificare all’Ufficiale Giudiziario;

ritenuto che la novella al codice di procedura civile trova applicazione ai procedimenti instaurati in data successiva al 1-3-2006;

ritenuto che il procedimento deve intendersi instaurato a seguito della valida notificazione dell’atto introduttivo del giudizio atteso che, se pure vige il principio generale in base al quale la notifica di un atto processuale, almeno quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata in momenti diversi rispettivamente per il richiedente e per il destinatario della notifica (cfr. Corte Cost. 23-1-2004 n. 28) tuttavia, quando non vengono in rilievo, come nel caso in esame, ipotesi di decadenza conseguenti al tardivo compimento di attività, la distinzione dei momenti di perfezionamento della notifica non trova applicazione, dovendo essa intendersi compiuta per entrambi al momento della sua effettuazione nei confronti del destinatario;

ritenuto pertanto che il procedimento deve intendersi disciplinato dal nuovo rito;

ritenuto che la concorde istanza formulata dalle parti vada interpretata come diretta a chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del vigente art. 185 c.p.c.;

p.t.m.

fissa  per la comparizione delle parti, ai fini del tentativo di conciliazione ai sensi del vigente art. 185 c.p.c., l’udienza del 26-9-2006 ad ore 11,15.

Si comunichi.