Diritto Societario e Registro Imprese
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28322 - pubb. 07/12/2022
Azione di responsabilità contro gli amministratori di società collegate tra loro in senso economico e dirigenziale
Tribunale Ancona, 13 Ottobre 2022. Pres. Ercolini. Est. Pompetti.
Società - Società collegate - Legittimità degli atti dell’organo amministrativo - Responsabilità degli amministratori
Società - Società collegate - Responsabilità degli amministratori - Finanziamento in favore di società collegata - Conservazione valore partecipazione della società finanziante - Interesse strategico del gruppo - Accertamento in concreto - Asservimento società finanziante
Società - Società collegate - Finanziamento in favore di società collegata - Autonomia soggettiva e patrimoniale delle singole società del gruppo - Danno all’integrità del patrimonio della società finanziante - Accertamento in concreto - Danno ai creditori della singola società del gruppo - Responsabilità dell’amministratore
Società - Società collegate - Azione responsabilità contro gli amministratori - Onere probatorio
La legittimità degli atti compiuti dall’organo amministrativo di una delle società collegate tra loro in senso economico e dirigenziale va valutata in rapporto alla società per la quale l’amministratore agisce, per cui l’amministratore è da ritenersi responsabile ex artt. 2476-2392-2394 c.c. allorquando ponga in essere atti in favore della controllante ma depauperativi del patrimonio della controllata.
Nel caso in cui l'amministratore della società finanziante rivesta la stessa carica anche nella società finanziata, la strumentalità della operazione alla conservazione del valore della partecipazione della società finanziante non può essere ritenuta sulla base di una mera petizione di principio o presunta in ragione della mera appartenenza di entrambe le società allo stesso gruppo, ma va provata, soprattutto se vi siano fondati elementi per ritenere che non vi fosse un interesse strategico del gruppo a preservare il valore della predetta partecipazione, quanto quello di privilegiare, in via esclusiva, gli interessi della società finanziata e di ridurre la società mutuante ad un ruolo di mero asservimento.
Data l'autonomia soggettiva e patrimoniale delle singole società che fanno parte di un gruppo, che comporta che l'affidamento dei creditori di ciascuna società del gruppo sia riposto sulla sola capacità patrimoniale della società nei cui confronti vantano la loro pretesa, l'interesse di una società a prestare denaro a favore di altra del gruppo, anche in considerazione delle evidenti conseguenze potenzialmente lesive per il patrimonio della garante che possono scaturire dal compimento di tale atto negoziale, non può discendere in via mediata ed indiretta dal mero vantaggio complessivo di cui può beneficiare il gruppo, occorrendo accertare in concreto gli effetti positivi che, quantomeno nella ragionevole previsione dell'agente, l'atto sarà in grado di apportare nell'ambito della sfera giuridica della garante, in modo tale da non incidere nelle ragioni dei creditori della stessa società. D'altra parte, che sia un interesse primario dell'ordinamento quello di tutelare le posizioni soggettive dei soci e dei creditori delle singole società di un gruppo e di non sacrificarli a vantaggio di quest'ultimo emerge con evidenza dalla previsione dell'art. 2497 c.c., che sancisce la diretta responsabilità di coloro che svolgono attività di direzione e coordinamento di società di un gruppo nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione arrecata all'integrità del patrimonio della società.
Quanto all’onere probatorio ex art. 2967 c.c., mentre la società danneggiata esaurisce il proprio onere probatorio nel dimostrare il fatto lesivo e il danno da essa subito, spetta all’amministratore - per andare esente da colpa - provare l’esistenza di un vantaggio ancorché indiretto. (Francesco Tardella) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Francesco Tardella
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