Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 165 - pubb. 01/07/2007

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Tribunale Udine, 18 Giugno 2004. Est. Pellizzoni.


Nuovo diritto societario – Società a responsabilità limitata – Controllo giudiziario – Nomina di ispettore giudiziale – Richiamo alle norme delle società per azioni – Ammissibilità.



Se in linea generale deve ritenersi esclusa l’applicabilità dell’art. 2409 c.c. alle società a responsabilità limitata, in quanto il legislatore ha inteso affidare ad altri strumenti la tutela delle minoranze e del singolo socio e la struttura stessa del procedimento appare poco compatibile con le caratteristiche della nuova s.r.l. in cui prevale l’aspetto personalistico, pur protetto dallo schermo della responsabilità limitata, tuttavia tale potere di controllo esterno affidato al Tribunale, mantiene inalterato il suo significato nelle società di maggiori dimensioni, ove è prevista la necessaria presenza del Collegio Sindacale, al quale è stata anzi conferita la legittimazione ad effettuare la denunzia delle gravi irregolarità (in assenza fra l’altro di poteri di intervento del P.M., prima sempre possibili, anche in difetto di legittimazione di soci di minoranza). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


 


N.458/04 R.R.C.C.I.

omissis

Sciogliendo la riserva che precede;

letti gli atti e sentite le parti;

rilevato che il Collegio Sindacale della società ALFA srl, con sede in ***, con capitale sottoscritto e versato di € 4.720.000,00 ha denunciato al Tribunale l’esistenza di gravi irregolarità nella gestione, in quanto dopo aver effettuato delle verifiche trimestrali in data 14/7/03 e 14/10/03, aveva accertato l’esistenza di una anomala posta di bilancio sotto la voce “crediti diversi” per € 2.057.770,43 e che malgrado l’invito rivolto al consiglio di amministrazione, tale credito nei confronti di un socio non era stato recuperato;

considerato che i medesimi sindaci hanno riferito che, anche dopo la convocazione dell’assemblea ordinaria in data 28.10.03 in cui il Collegio Sindacale aveva informato i soci dell’esistenza di tale anomala erogazione di prestiti ad un socio (Alfa srl), valutata imprudente ed ingiustificata alla luce della situazione finanziaria della società, il C.d.A., non aveva provveduto a recuperare la somma in questione, che anzi alla successiva verifica trimestrale del 09/01/04 era aumentata alla somma di € 2.063.490,43; che anche l’apposita seduta del Collegio Sindacale convocata per il 16.01.04 in cui era stato convocato il Presidente del C.d.A. non aveva avuto alcun esito, non essendosi il medesimo presentato alla riunione per rendere i richiesti chiarimenti;

rilevato che la convenuta società e gli amministratori hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso, in quanto l’art.2409 c.c. nuovo testo, introdotto dal d.leg. 17/01/03, n.6 sulla riforma delle società di capitali, non trova applicazione in tema di società a responsabilità limitata essendo sostanzialmente superflua e in buona parte contraddittoria con il sistema, la previsione di una forma di intervento del giudice, sostanzialmente assorbita dalla legittimazione alla proposizione dell’azione sociale di responsabilità da parte di ogni socio e dalla possibilità di ottenere in quella sede provvedimenti cautelari, come la revoca degli amministratori;

considerato che tali deduzioni, che pure riprendono quasi alla lettera la relazione governativa alla legge di riforma delle società e che trovano concorde parte della dottrina, che si è espressa nei primi commenti per l’inammissibilità della procedura ex art.2409 c.c. per tutte le srl, non possono essere condivise, alla luce di una attenta lettura del dato normativo; è indubbio infatti che mentre il vecchio art.2488 c.c. espressamente richiamava l’applicabilità delll’art.2409, anche quando mancava il Collegio Sindacale (ex art. 19 D. lg 9/4/1991, n.127), dando quindi per scontato che quando era presente tale organo si imponesse il ricorso allo strumento di controllo esterno, il nuovo art.2476 c.c. nel prevedere la possibilità di revoca degli amministratori in presenza di gravi irregolarità, nulla dispone in ordine al controllo giudiziale, eliminando in linea generale il ricorso a tale procedura latamente cautelare;

considerato – tuttavia – che in forza del richiamo operato dall’art. 2477, 3° c. C.C. ultima parte secondo cui “nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni”, alle srl che siano obbligatoriamente dotate di collegio sindacale, quando il capitale non sia inferiore a quello previsto per le società per azioni, oppure vengono superati i limiti dimensionali dell’impresa individuati dall’art.2435 – bis c.c., si applicano tutte le norme di cui agli artt. 2397 – 2409 c.c. e quindi anche la norma che attiene alla denunzia al Tribunale di gravi irregolarità, essendo tale ultima disposizione significativamente inserita proprio all’interno del paragrafo terzo della sez. VI capo V interamente dedicato al collegio sindacale;

rilevato, pertanto, che se in linea generale deve ritenersi esclusa l’applicabilità dell’art.2409 c.c. alle srl, in quanto il legislatore ha inteso affidare ad altri strumenti la tutela delle minoranze e del singolo socio e la struttura stessa del procedimento appare poco compatibile con le caratteristiche della nuova srl in cui prevale l’aspetto personalistico, anche se protetto dallo schermo della responsabilità limitata, tuttavia tale potere di controllo esterno affidato al Tribunale, mantiene inalterato il suo significato nelle società di maggiori dimensioni, ove è prevista la necessaria presenza del Collegio Sindacale, al quale è stata anzi conferita la legittimazione ad effettuare la denunzia delle gravi irregolarità (in assenza fra l’altro di poteri di intervento del P.M., prima sempre possibili, anche in difetto di legittimazione di soci di minoranza);

considerato, d’altro canto, che lo strumento del controllo giudiziario non può neppure ritenersi equivalente, con lo strumento dell’azione individuale di responsabilità, sol che si osservi come quest’ultima postuli l’intervenuta produzione di un pregiudizio al patrimonio sociale, mentre la denunzia ex art.2409 può essere proposta anche in presenza di un danno meramente potenziale e come sotto il profilo dei provvedimenti adottabili dal giudice consenta solamente la revoca degli amministratori, essendo comunque la nomina dei nuovi amministratori affidata sempre ai soci, mentre l'art. 2409 consente la nomina di un ispettore da parte del Tribunale e la sostituzione degli amministratori, con un amministratore giudiziale, nell’ambito di un procedimento indubbiamente dotato di maggior rapidità e duttilità;

rilevato che in assenza della possibilità nelle società di maggiori dimensioni di ricorso alla procedura di denunzia ex art. 2409, i terzi sarebbero completamente privi di ogni tutela in quelle situazioni in cui i soci rimangono inerti di fronte alle irregolarità commesse dagli amministratori e lo stesso Collegio Sindacale, sarebbe privato di qualsiasi possibilità di incisivo intervento, proprio come nella fattispecie in esame;

 considerato – quanto al merito – che sussiste il sospetto dell’esistenza di gravi irregolarità nella gestione della società, che possono provocare un danno quantomeno potenziale alla stessa, in quanto – come rilevato dal Collegio Sindacale – gli amministratori non avevano provveduto, malgrado i ripetuti solleciti formali dell’organo di controllo, a recuperare la somma imprudentemente e ingiustificatamente erogata a favore di un socio (indicata in bilancio sotto la voce “crediti diversi” per €2.063.490,43);

considerato che tale credito verso il socio Alfa Srl non era giustificato da alcun contratto o prestazione effettuata dalla società, ma costituiva la mera appostazione contabile a fronte di una esorbitante erogazione di somme a favore del socio, e nulla rilevando circa la sussistenza del sospetto della presenza di gravi irregolarità gestionali – la allegata recente restituzione dell’importo in questione, essendo evidente la mancata adozione da parte dell’organo amministrativo di corretti criteri di gestione;

rilevato che fra le gravi irregolarità che giustificano il ricorso alla procedura di cui all’art. 2409 C.C. rientrano anche le inosservanze da parte degli amministratori delle regole di prudenza ed avvedutezza, in quanto violazione dell’obbligo di diligenza, qualora da esse derivi un pericolo di danno per la società (cfr. per tutte App. Milano, 15/7/97, in Soc. 1997, 1415 e Trib. Roma, 13/7/00 in giur. it., 2000, 2103);

ritenuto, pertanto, che appare opportuno disporre l’ispezione dell’amministrazione della società a spese della stessa ex art.2409, 2° c. Cod. Civ..

P.Q.M.

Visto l’art. 2409 C.C.

NOMINA

Ispettore giudiziale la dott.ssa ** di ** con il compito di effettuare la predetta ispezione tesa all’accertamento della sussistenza o meno di gravi irregolarità nella gestione, depositando una relazione scritta nel termine di 120 gg.

Si comunichi alle parti e all’ispettore giudiziale.

Udine, 18/06/2004